Art. 10.

                          V i g i l a n z a

    1.  La  struttura competente puo' disporre, in qualsiasi momento,
idonei  controlli  sugli interventi oggetto di contributo, allo scopo
di  verificarne  lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di
ogni  altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal
provvedimento di concessione.