Art. 12. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione dell'Art. 3 e' determinato in annui euro 300.000 a decorrere dall'anno 2005. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 (Attivita' culturali - Musei, beni culturali e ambientali). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto E.1 dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2005 e a quello per il triennio 2005/2007. 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 18 novembre 2005 CAVERI (Omissis)