Art. 12.

                      Disposizioni finanziarie

    1. L'onere derivante dall'applicazione dell'Art. 3 e' determinato
in annui euro 300.000 a decorrere dall'anno 2005.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma 1  trova copertura nello stato di
previsione  della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di
quello   pluriennale   per   il   triennio  2005/2007  nell'obiettivo
programmatico 2.2.4.07 (Attivita' culturali - Musei, beni culturali e
ambientali).
    3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui al comma 1 si provvede
mediante  utilizzo,  per  pari  importo,  dello stanziamento iscritto
nell'obiettivo  programmatico  3.1  (Fondi globali) al capitolo 69020
(Fondo  globale  per  il  finanziamento  di spese di investimento), a
valere   sugli   specifici   accantonamenti  previsti  al  punto  E.1
dell'allegato  1  al  bilancio per l'anno finanziario 2005 e a quello
per il triennio 2005/2007.
    4.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 18 novembre 2005

                               CAVERI

    (Omissis)