Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge, per borghi si intendono gli agglomerati definiti dall'Art. 36 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, ed elencati nell'allegato A. 2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti all'interno della delimitazione dei borghi, operata dai comuni in sede di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC) al PTP. 3. Nelle more dell'approvazione della delimitazione dei borghi di cui al comma 2, i contributi sono concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti nelle zone A dei PRGC, corrispondenti ai borghi elencati nell'allegato A. 4. I contributi non sono comunque concedibili quando si tratti di interventi aventi ad oggetto immobili che, ancorche' ricompresi nelle delimitazioni territoriali di cui ai commi 2 e 3, a giudizio della struttura regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominata struttura competente, non costituiscono parte integrante del tessuto storico del borgo.