Art. 2.

                Definizioni e ambito di applicazione

    1.  Ai  fini  della  presente  legge, per borghi si intendono gli
agglomerati definiti dall'Art. 36 delle norme di attuazione del piano
territoriale  paesistico  della  Valle  d'Aosta  (PTP), approvato con
legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, ed elencati nell'allegato A.
    2.  I  contributi  di  cui  alla  presente  legge  possono essere
concessi  per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti
all'interno  della  delimitazione  dei  borghi, operata dai comuni in
sede  di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC) al
PTP.
    3. Nelle more dell'approvazione della delimitazione dei borghi di
cui  al comma 2, i contributi sono concessi per gli interventi aventi
ad   oggetto   gli   immobili   ricadenti  nelle  zone  A  dei  PRGC,
corrispondenti ai borghi elencati nell'allegato A.
    4. I contributi non sono comunque concedibili quando si tratti di
interventi aventi ad oggetto immobili che, ancorche' ricompresi nelle
delimitazioni  territoriali  di  cui ai commi 2 e 3, a giudizio della
struttura  regionale  competente  in  materia  di  beni culturali, di
seguito  denominata  struttura  competente,  non  costituiscono parte
integrante del tessuto storico del borgo.