Art. 3. Interventi ammessi al contributo 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 e fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2, commi 2, 3 e 4, possono essere concessi contributi per i seguenti interventi: a) sistemazione .di spazi o di edifici pubblici finalizzata alla predisposizione di strutture di cantiere ad eventuale uso collettivo volte ad incoraggiare ed agevolare tutti gli interventi di recupero da realizzare nell'ambito considerato; b) esecuzione di opere di restauro o di riqualificazione degli spazi pubblici e privati e degli elementi di uso collettivo; c) esecuzione di opere di manutenzione o di restauro architettonico delle facciate; d) esecuzione di opere di restauro specialistico di affreschi, di opere scultoree inglobate nell'edificio, di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio, di elementi strutturali particolari o di altre parti significative evidenziate dalle indagini conoscitive. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da uno studio che comprende le indagini storiche, archeologiche e diagnostiche, il rilievo critico, architettonico e storico-artistico e che costituisce parte integrante del progetto di intervento; anche tale studio puo' essere ammesso a contributo. 3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati in conformita' alle linee guida per il recupero, di cui all'allegato B. 4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche su parti limitate dell'edificio purche' lo studio preliminare riguardi l'intero fabbricato, e la proposta progettuale autorizzata contenga le indicazioni relative alle parti comuni dell'edificio, vincolanti anche per ogni successivo intervento volto al recupero dell'edificio medesimo.