Art. 3.

                  Interventi ammessi al contributo

    1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'Art.  1 e fatto salvo quanto
previsto  dall'Art.  2,  commi 2,  3  e  4,  possono  essere concessi
contributi per i seguenti interventi:
      a) sistemazione  .di  spazi  o  di edifici pubblici finalizzata
alla  predisposizione  di  strutture  di  cantiere  ad  eventuale uso
collettivo volte ad incoraggiare ed agevolare tutti gli interventi di
recupero da realizzare nell'ambito considerato;
      b) esecuzione  di opere di restauro o di riqualificazione degli
spazi pubblici e privati e degli elementi di uso collettivo;
      c) esecuzione   di   opere   di   manutenzione  o  di  restauro
architettonico delle facciate;
      d) esecuzione  di opere di restauro specialistico di affreschi,
di    opere    scultoree   inglobate   nell'edificio,   di   elementi
architettonici  o  decorativi  di  particolare  pregio,  di  elementi
strutturali  particolari  o  di altre parti significative evidenziate
dalle indagini conoscitive.
    2.  Gli  interventi  di cui al comma 1 devono essere preceduti da
uno  studio  che  comprende  le  indagini  storiche,  archeologiche e
diagnostiche,  il rilievo critico, architettonico e storico-artistico
e  che costituisce parte integrante del progetto di intervento; anche
tale studio puo' essere ammesso a contributo.
    3.  Gli  interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati in
conformita' alle linee guida per il recupero, di cui all'allegato B.
    4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche
su   parti  limitate  dell'edificio  purche'  lo  studio  preliminare
riguardi  l'intero  fabbricato, e la proposta progettuale autorizzata
contenga  le  indicazioni  relative  alle parti comuni dell'edificio,
vincolanti  anche  per  ogni  successivo intervento volto al recupero
dell'edificio medesimo.