Art. 4.

                       Entita' dei contributi

    1.  Per  gli  interventi  di  cui  all'Art.  3, comma 1 il limite
massimo di contributo concedibile e' di euro 150.000.
    2. Per gli studi di cui all'Art. 3, comma 2, il limite massimo di
contributo concedibile e' di euro 30.000. L'erogazione e' subordinata
all'avvio dei lavori oggetto dello studio finanziato.
    3. Il contributo non puo' comunque superare, per ogni intervento,
l'80 per cento della spesa ammissibile.