Art. 4. Entita' dei contributi 1. Per gli interventi di cui all'Art. 3, comma 1 il limite massimo di contributo concedibile e' di euro 150.000. 2. Per gli studi di cui all'Art. 3, comma 2, il limite massimo di contributo concedibile e' di euro 30.000. L'erogazione e' subordinata all'avvio dei lavori oggetto dello studio finanziato. 3. Il contributo non puo' comunque superare, per ogni intervento, l'80 per cento della spesa ammissibile.