Art. 6.

                        I s t r u t t o r i a

    1.  L'istruttoria delle domande per la concessione dei contributi
di   cui   alla   presente  legge  consiste  nell'accertamento  della
completezza  e  della  regolarita'  delle  domande presentate e della
documentazione   alle   stesse  allegata  e  nell'accertamento  della
validita'  tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda per la
concessione dei contributi si riferisce.
    2.  L'accertamento  della  completezza  e della regolarita' delle
domande  presentate  e  della  documentazione alle stesse allegata e'
effettuata dalla struttura competente.
    3. Per l'accertamento della validita' tecnica dell'intervento cui
la  domanda  per  la  concessione  dei  contributi  si  riferisce, il
dirigente   convoca   apposita   conferenza  di  servizi  alla  quale
partecipano  i  dirigenti  delle  strutture  regionali  competenti in
materia    di    beni    archeologici,   beni   paesaggistici,   beni
architettonici,   beni  storico-artistici,  catalogazione  e  archivi
storici.
    4.   Ai   fini   dell'ammissione   ai  contributi,  la  struttura
competente,  in esito all'istruttoria condotta ai sensi dei commi 2 e
3, provvede a formare apposita graduatoria, sulla base dei criteri di
priorita'  stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione
da  adottare  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della
presente   legge.  La  deliberazione  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.