Art. 6. I s t r u t t o r i a 1. L'istruttoria delle domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge consiste nell'accertamento della completezza e della regolarita' delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e nell'accertamento della validita' tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce. 2. L'accertamento della completezza e della regolarita' delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e' effettuata dalla struttura competente. 3. Per l'accertamento della validita' tecnica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce, il dirigente convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di beni archeologici, beni paesaggistici, beni architettonici, beni storico-artistici, catalogazione e archivi storici. 4. Ai fini dell'ammissione ai contributi, la struttura competente, in esito all'istruttoria condotta ai sensi dei commi 2 e 3, provvede a formare apposita graduatoria, sulla base dei criteri di priorita' stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.