Art. 7. Concessione dei contributi 1. La concessione dei contributi, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'Art. 8 sono disposti con deliberazione della giunta regionale. 2. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla verifica da parte della struttura competente: a) della conformita' degli interventi e degli studi eseguiti al progetto presentato ai fini della concessione del contributo; b) della completezza e della regolarita' della documentazione di spesa.