Art. 7.

                     Concessione dei contributi

    1.  La  concessione  dei  contributi,  il  rigetto delle relative
domande  e  l'eventuale  revoca  nei  casi  previsti dall'Art. 8 sono
disposti con deliberazione della giunta regionale.
    2.  L'erogazione  dei  contributi e' subordinata alla verifica da
parte della struttura competente:
      a) della conformita' degli interventi e degli studi eseguiti al
progetto presentato ai fini della concessione del contributo;
      b) della  completezza  e della regolarita' della documentazione
di spesa.