Art. 8.

                             R e v o c a

    1.  Le  agevolazioni  sono  revocate  qualora il beneficiario non
adempia   agli   obblighi   previsti   dalla  presente  legge  o  dal
provvedimento di concessione.
    2. Nel provvedimento di revoca, la giunta regionale stabilisce le
modalita' e i termini per la restituzione del contributo.
    3.  La revoca del contributo puo' essere disposta anche in misura
parziale, in modo proporzionale all'inadempimento riscontrato.