Art. 8. R e v o c a 1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dalla presente legge o dal provvedimento di concessione. 2. Nel provvedimento di revoca, la giunta regionale stabilisce le modalita' e i termini per la restituzione del contributo. 3. La revoca del contributo puo' essere disposta anche in misura parziale, in modo proporzionale all'inadempimento riscontrato.