Art. 9.

                          Divieto di cumulo

    1.  I  contributi  di cui alla presente legge non sono cumulabili
con altre provvidenze pubbliche concesse per i medesimi interventi. A
tal  fine,  il  richiedente  e'  tenuto  a dichiarare, all'atto della
presentazione   della   domanda  di  cui  all'Art.  5,  di  non  aver
beneficiato   e  di  non  aver  richiesto  di  beneficiare  di  altre
provvidenze pubbliche per i medesimi interventi oggetto della domanda
di contributo.