Art. 9. Divieto di cumulo 1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per i medesimi interventi. A tal fine, il richiedente e' tenuto a dichiarare, all'atto della presentazione della domanda di cui all'Art. 5, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altre provvidenze pubbliche per i medesimi interventi oggetto della domanda di contributo.