Art. 2. Disposizioni concernenti il personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l'incremento turistico 1. All'Art. 10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell'Art. 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all'Art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed e' assegnato, su richiesta, o all'Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalita' ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorita' agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, e' trasferito alle province regionali competenti per territorio ed e' prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. 2-ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l'incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio e' acquisito al patrimonio della Regione. L'indennita' di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sara' erogata dalla Regione che continuera' a corrispondere l'indennita' dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico gia' collocato a riposo. 2-quater. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse aziende provinciali per l'incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, e' autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.».