Art. 2.
Disposizioni   concernenti   il  personale  delle  soppresse  aziende
           autonome provinciali per l'incremento turistico

    1.  All'Art.  10  della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis.  Il  personale delle aziende soppresse, cui alla data del
31 luglio  2005  si  applica,  ai  sensi  dell'Art.  47  della  legge
regionale  6 marzo  1986,  n.  9, la normativa relativa ai dipendenti
dell'Amministrazione  regionale, transita nel ruolo di cui all'Art. 5
della  legge  regionale  15 maggio  2000,  n. 10, ed e' assegnato, su
richiesta,  o  all'Amministrazione  regionale  in  base alle esigenze
relative  alle  dotazioni  organiche della stessa e con riguardo alla
professionalita'  ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province
regionali  competenti  per  territorio, con priorita' agli uffici che
eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell'Art. 5 della legge
regionale  15 settembre  2005,  n.  10,  nei  limiti  delle dotazioni
organiche  che  le province rideterminano entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, il personale delle
aziende  soppresse,  cui  alla  data del 31 luglio 2005 si applica la
normativa  relativa  ai  dipendenti  degli enti locali, e' trasferito
alle   province   regionali   competenti   per   territorio   ed   e'
prioritariamente   assegnato   agli   uffici   che  eserciteranno  le
competenze  di  cui  al  comma 2  dell'Art.  5  della legge regionale
15 settembre 2005, n. 10.
    2-ter.  Le  casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali
per  l'incremento  turistico  sono soppresse ed il loro patrimonio e'
acquisito  al  patrimonio  della  Regione. L'indennita' di buonuscita
spettante  ai  dipendenti  alla  data del trasferimento sara' erogata
dalla  Regione  che  continuera'  a corrispondere l'indennita' dovuta
dalle  soppresse  casse  integrazioni  pensioni  al  personale  delle
soppresse   aziende   provinciali  per  l'incremento  turistico  gia'
collocato a riposo.
    2-quater.  Alla  copertura dell'onere derivante dai commi 2-bis e
2-ter  del  presente  articolo si  provvede  mediante  riduzione, nel
limite di 3.550 migliaia di euro, dell'importo dei trasferimenti alle
province  regionali  in  atto  esistenti  per  il finanziamento delle
soppresse   aziende   provinciali  per  l'incremento  turistico  (UPB
3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l'attuazione dei predetti commi il
ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale
del   dipartimento  turismo  e  sentito  il  dirigente  generale  del
dipartimento personale, e' autorizzato ad apportare al bilancio della
Regione le necessarie variazioni.».