Art. 3.
              Istituto regionale dell'olivo e dell'olio

    1. E' istituito l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio.
    2.   L'Istituto   e'  dotato  di  personalita'  giuridica  ed  e'
sottoposto   alla   tutela  e  vigilanza  dell'assessorato  regionale
dell'agricoltura e delle foreste.
    3. L'Istituto ha i seguenti scopi:
      a) promuove  la  valorizzazione,  la  diffusione  ed il consumo
dell'olio  extravergine  di oliva prodotto in Sicilia con particolare
riguardo alle denominazioni di origine protetta;
      b) svolge  attivita' di ricerca, formazione e innovazione nella
filiera olivicolo-olearia;
      c) promuove  la  commercializzazione e l'internazionalizzazione
dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia;
      d) realizza  ogni  altra  iniziativa  per  la  salvaguardia  la
valorizzazione   in   maniera  diretta  o  indiretta  del  patrimonio
olivicolo e oleario siciliano.
    4.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge  la giunta regionale approva il regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Istituto, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura   e   le   foreste.   Il   regolamento  puo'  prevedere
l'utilizzazione    in    posizione    di    comando    di   personale
dell'Amministrazione  regionale e degli istituti ed enti sottoposti a
tutela e vigilanza della Regione.
    5.   A   decorrere   dall'anno   2006   l'Assessorato   regionale
dell'agricoltura    e    delle   foreste,   dipartimento   interventi
infrastrutturali,  e'  autorizzato a concedere all'Istituto regionale
dell'olivo  e  dell'olio  un  contributo  per  il  conseguimento  dei
relativi  scopi istituzionali. Per le finalita' del presente comma e'
autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario  2006 (UPB 2.3.1.3.2), la
spesa  di  1.500  migliaia  di  euro, cui si provvede con parte delle
disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento
1001  del  bilancio  della  Regione per l'esercizio medesimo. Per gli
esercizi finanziari successivi ai relativi oneri si provvede ai sensi
dell'Art.  3,  comma 2,  lettera h),  della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10.