Art. 3. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio 1. E' istituito l'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio. 2. L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica ed e' sottoposto alla tutela e vigilanza dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. 3. L'Istituto ha i seguenti scopi: a) promuove la valorizzazione, la diffusione ed il consumo dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia con particolare riguardo alle denominazioni di origine protetta; b) svolge attivita' di ricerca, formazione e innovazione nella filiera olivicolo-olearia; c) promuove la commercializzazione e l'internazionalizzazione dell'olio extravergine di oliva prodotto in Sicilia; d) realizza ogni altra iniziativa per la salvaguardia la valorizzazione in maniera diretta o indiretta del patrimonio olivicolo e oleario siciliano. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il regolamento puo' prevedere l'utilizzazione in posizione di comando di personale dell'Amministrazione regionale e degli istituti ed enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. 5. A decorrere dall'anno 2006 l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento interventi infrastrutturali, e' autorizzato a concedere all'Istituto regionale dell'olivo e dell'olio un contributo per il conseguimento dei relativi scopi istituzionali. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.2), la spesa di 1.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.