Art. 5.
Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

    1.  In  considerazione  dei  compiti  loro  attribuiti, afferenti
rispettivamente  alla gestione complessiva delle risorse strumentali,
al funzionamento dei numerosi uffici della Regione e alla presenza di
quest'ultima  nei  processi  partecipativi in ambito comunitario, nei
quali  e'  coinvolta  a  seguito  della  riforma  del  Titolo V della
Costituzione  e  delle  successive  leggi  attuative,  l'Ufficio  del
Sovrintendente  di  Palazzo  D'Orleans  e  dei  siti  presidenziali e
l'Ufficio di Bruxelles sono equiparati a dipartimento regionale.
    2.  La Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n.
10  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e'  integrata  per la
presidenza della Regione secondo quanto stabilito dal comma 1.
    3.  In  fase  di  prima applicazione, ai dirigenti titolari degli
uffici  di  cui  al  comma 1  si  applica quanto previsto dal comma 3
dell'Art. 4 della presente legge.
    4.  All'organizzazione  conseguente  alle  disposizioni di cui al
presente  articolo si  provvede ai sensi dell'Art. 11, comma 2, della
legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
    5.  Per  far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e'
autorizzata,   per   l'esercizio  finanziario  2006  (UPB  4.2.1.5.3,
capitolo 215708) la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con
parte  delle  disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2, (capitolo 215704),
accantonamento  1001  del  bilancio  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario  medesimo;  per  gli  esercizi finanziari 2007 e 2008 gli
oneri,  valutati  in  500  migliaia di euro per ciascun anno, trovano
riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  Regione per il triennio
2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.