Art. 5. Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 1. In considerazione dei compiti loro attribuiti, afferenti rispettivamente alla gestione complessiva delle risorse strumentali, al funzionamento dei numerosi uffici della Regione e alla presenza di quest'ultima nei processi partecipativi in ambito comunitario, nei quali e' coinvolta a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e delle successive leggi attuative, l'Ufficio del Sovrintendente di Palazzo D'Orleans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles sono equiparati a dipartimento regionale. 2. La Tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e' integrata per la presidenza della Regione secondo quanto stabilito dal comma 1. 3. In fase di prima applicazione, ai dirigenti titolari degli uffici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 4 della presente legge. 4. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'Art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. 5. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708) la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 gli oneri, valutati in 500 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.