Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni e delle comunita' montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto del principio di autonomia finanziaria sancito dalla costituzione, in esecuzione dell'Art. 4, comma 48 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, definisce i criteri e le modalita' per il concorso delle province, dei comuni e delle comunita' montane della Regione, per la realizzazione, negli anni 2006, 2007 e 2008, degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica posti dal legislatore statale. Art. 2. Economie di spesa 1. In ottemperanza al contenuto dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005, le province, i comuni e le comunita' montane, sono tenuti a concorrere alla realizzazione delle economie di spesa lorde, aventi caratteristiche strutturali, da realizzare mediante misure correttive dell'andamento tendenziale della spesa corrente con i seguenti importi complessivi, per l'anno 2006: comuni euro 10.416.750; province euro 930.150; comunita' montane euro 123.742. L'attribuzione dei risparmi per ogni singolo ente e' indicata nel modello di cui all'allegato 1) al presente regolamento. Art. 3. Calcolo degli obiettivi di risparmio per le Province 1. Gli obiettivi di risparmio sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ogni singola provincia al 31 dicembre 2004 (dati desunti dal conto del personale) moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto province, diviso il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato del sub-comparto province. 2. Il risparmio viene prioritariamente assicurato ponendo un vincolo alle assunzioni di personale determinato dal calcolo indicato al comma 3. 3. Si procede a calcolare il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente su base annua (compresa la tredicesima mensilita) in modo da autorizzare per l'anno in corso un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato su tredici mensilita', sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni ed il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento, che si evince dal modello di cui all'allegato 1), maggiorato dei risparmi di cui al successivo punto 10. 4. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza, piu' indennita' di comparto, piu' oneri conseguenti (compresa IRAP). 5. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economia iniziale della categoria di appartenenza, piu' indennita' di comparto, piu' oneri conseguenti (compresa IRAP). 6. Per cessazioni si intendono le estinzioni dei rapporti di lavoro, di personale assunto a tempo indeterminato, nonche' ai fini del presente regolamento anche le fuoriuscite di personale in mobilita'. 7. In alternativa alla procedura sopra descritta, resta comunque salva la possibilita' per ciascuna provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25% delle cessazioni dell'anno precedente. 8. Le cessazioni si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2005-2007. 9. Nel caso, a seguito dell'applicazione della procedura alternativa, nonche' dei risparmi di cui al successivo comma 10, non venga assicurato il risparmio posto a carico di ogni singola provincia, lo stesso verra' posto a carico della medesima provincia in sede di aggiornamento dei riparti previsti per gli anni successivi. 10. Le economie di spesa possono altresi' essere conseguite tramite una riduzione di altre voci della spesa corrente purche' di natura strutturale, rispetto all'esercizio di riferimento, e nel limite in cui vengono mantenute negli esercizi successivi. 11. La mobilita' in compensazione puo' essere effettuata liberamente tra gli enti assoggettati al campo di applicazione del presente regolamento. Le procedure di mobilita' verticale interna non rilevano ai fini del presente regolamento. Art. 4. Calcolo degli obiettivi di risparmio per i comuni e le comunita' montane 1. Gli obiettivi di risparmio sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato di ogni singolo comune (comunita' montana) al 31 dicembre 2004 (dati desunti dal conto del personale) moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto comuni (comunita' montane), diviso il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato del sub-comparto comuni (comunita' montane). 2. Il risparmio viene prioritariamente assicurato ponendo un vincolo alle assunzioni di personale determinato dal calcolo di cui al comma 3. 3. Si procede a calcolare il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente su base annua (compresa la tredicesima mensilita) in modo da autorizzare per l'anno in corso un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato su tredici mensilita', sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni ed il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento, che si evince dal modello di cui all'allegato 1), maggiorato dei risparmi di cui al successivo punto 10. 4. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza, piu' indennita' di comparto, piu' oneri conseguenti (compresa IRAP). 5. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita' di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalita' di calcolo: tabellare della posizione economia iniziale della categoria di appartenenza, piu' indennita' di comparto, piu' oneri conseguenti (compresa IRAP). 6. Per cessazioni si intendono le estinzioni dei rapporti di lavoro, di personale assunto a tempo indeterminato, nonche' ai fini del presente regolamento anche le fuoriuscite di personale in mobilita'. 7. In alternativa alla procedura sopra descritta i comuni e le comunita' montane possono procedere ad assunzioni con le seguenti limitazioni: a) comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del triennio 2005-2007; b) comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti possono assumere una unita' a fronte di una cessazione. E' possibile effettuare una seconda assunzione dopo che si sono verificate nel triennio 2005-2007 ulteriori 4 cessazioni; c) comunita' montane e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25% delle cessazioni dell'anno precedente. 8. Le cessazioni si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2005-2007. 9. Nel caso, a seguito dell'applicazione della procedura alternativa, nonche' dei risparmi di cui al successivo punto 10, non venga assicurato il risparmio posto a carico di ogni singolo comune o comunita' montana lo stesso verra' posto a carico del medesimo ente in sede di aggiornamento dei riparti previsti per gli anni successivi. 10. Le economie di spesa possono altresi' essere conseguite tramite una riduzione di altre voci della spesa corrente di natura strutturale, rispetto all'esercizio di riferimento e nel limite in cui vengono mantenute negli esercizi successivi. 11. La mobilita' in compensazione puo' essere effettuata liberamente tra gli enti assoggettati al campo di applicazione del presente regolamento. Le procedure di mobilita' verticale interna non rilevano ai fini del presente regolamento. Art. 5. Risparmi gia' conseguiti 1. Qualora gli enti possono dimostrare di aver gia' conseguito nell'anno 2005, con riferimento alle cessazioni dell'anno 2004, dei risparmi sui costi del personale, calcolati con le modalita' di cui all'Art. 3, comma 3 o all'Art. 4, comma 3, gli stessi rimangono acquisiti e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2006. Art. 6. Obblighi per gli enti 1. Gli enti di cui all'Art. 1, trasmettono alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - sevizio finanza locale - Udine, apposita dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, recante un prospetto riepilogativo dei risparmi conseguiti per le diverse tipologie di spesa. Art. 7. Penalizzazioni 1. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal seguente regolamento, gli enti sono tenuti a riassorbire la quota di mancato risparmio nell'anno successivo. Art. 8. Obblighi della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 1. La direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - servizio finanza locale - Udine, provvede a raccogliere tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e ad istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al contenimento della spesa pubblica. 2. La direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - servizio finanza locale - invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alla direzione centrale risorse economiche e finanziarie ed alla direzione centrale sviluppo e programmazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, una relazione sull'avvenuto conseguimento degli obiettivi raggiunti dagli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia per il concorso, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, al contenimento della spesa pubblica. Art. 9. Anni 2007 e 2008 1. I procedimenti sopra descritti per il raggiungimento degli obiettivi posti a carico dei singoli enti, con riferimento ai risparmi sul personale, si applicheranno anche negli anni successivi (2007-2008) in modo che le economie di spesa gia' conseguite siano mantenute in maniera strutturale ed implementate degli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2007-2008. 2. Gli importi in termini di economie di spesa lorde da realizzarsi sono da considerarsi provvisori, in quanto potranno essere oggetto di modifica a seguito degli accordi tra Governo e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)