Regolamento  per  la determinazione dei criteri e delle modalita' per
   il  concorso  delle province, dei comuni e delle comunita' montane
   della   Regione,   per   la   realizzazione   degli  obiettivi  di
   contenimento della spesa pubblica.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto del principio di
autonomia  finanziaria  sancito  dalla  costituzione,  in  esecuzione
dell'Art.  4,  comma 48  della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2,
definisce  i  criteri  e le modalita' per il concorso delle province,
dei   comuni   e  delle  comunita'  montane  della  Regione,  per  la
realizzazione,  negli  anni  2006,  2007  e  2008, degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica posti dal legislatore statale.
                               Art. 2.
                          Economie di spesa

    1.  In  ottemperanza  al  contenuto dell'accordo sottoscritto tra
Governo,  regioni  e autonomie locali in sede di conferenza unificata
il 28 luglio 2005, le province, i comuni e le comunita' montane, sono
tenuti a concorrere alla realizzazione delle economie di spesa lorde,
aventi  caratteristiche  strutturali,  da  realizzare mediante misure
correttive  dell'andamento  tendenziale  della  spesa  corrente con i
seguenti   importi   complessivi,   per   l'anno  2006:  comuni  euro
10.416.750;  province  euro  930.150; comunita' montane euro 123.742.
L'attribuzione  dei  risparmi  per  ogni singolo ente e' indicata nel
modello di cui all'allegato 1) al presente regolamento.
                               Art. 3.
        Calcolo degli obiettivi di risparmio per le Province

    1.  Gli  obiettivi  di  risparmio sono individuati utilizzando la
seguente  formula  matematica:  numero  dei  dipendenti in servizio a
tempo  indeterminato  di  ogni  singola provincia al 31 dicembre 2004
(dati  desunti  dal  conto  del personale) moltiplicato per l'importo
delle  economie  di  spesa  lorde  da  realizzare per il sub-comparto
province,   diviso  il  numero  complessivo  di  dipendenti  a  tempo
indeterminato del sub-comparto province.
    2.  Il  risparmio  viene  prioritariamente  assicurato ponendo un
vincolo alle assunzioni di personale determinato dal calcolo indicato
al comma 3.
    3.  Si  procede  a  calcolare  il  costo  lordo  delle cessazioni
effettivamente   verificatesi  nell'anno  precedente  su  base  annua
(compresa la tredicesima mensilita) in modo da autorizzare per l'anno
in  corso un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato
su  tredici  mensilita', sia al massimo uguale alla differenza tra il
costo  delle  cessazioni  ed il risparmio di competenza della singola
amministrazione  per l'anno di riferimento, che si evince dal modello
di  cui all'allegato 1), maggiorato dei risparmi di cui al successivo
punto 10.
    4. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita'
di  personale  cessata  viene  convenzionalmente adottata la seguente
modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica media della
categoria  di  appartenenza,  piu' indennita' di comparto, piu' oneri
conseguenti (compresa IRAP).
    5. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita'
di  personale  assunta  viene  convenzionalmente adottata la seguente
modalita'  di  calcolo:  tabellare  della posizione economia iniziale
della  categoria  di  appartenenza, piu' indennita' di comparto, piu'
oneri conseguenti (compresa IRAP).
    6.  Per  cessazioni  si  intendono  le estinzioni dei rapporti di
lavoro,  di  personale assunto a tempo indeterminato, nonche' ai fini
del  presente  regolamento  anche  le  fuoriuscite  di  personale  in
mobilita'.
    7.  In alternativa alla procedura sopra descritta, resta comunque
salva  la  possibilita'  per  ciascuna  provincia  di  procedere alle
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato nel limite del 25%
delle cessazioni dell'anno precedente.
    8.  Le  cessazioni  si  considerano cumulativamente nel corso del
triennio 2005-2007.
    9.   Nel   caso,  a  seguito  dell'applicazione  della  procedura
alternativa,  nonche' dei risparmi di cui al successivo comma 10, non
venga  assicurato  il  risparmio  posto  a  carico  di  ogni  singola
provincia,  lo  stesso verra' posto a carico della medesima provincia
in   sede   di  aggiornamento  dei  riparti  previsti  per  gli  anni
successivi.
    10.  Le  economie  di  spesa  possono  altresi' essere conseguite
tramite  una  riduzione di altre voci della spesa corrente purche' di
natura  strutturale,  rispetto  all'esercizio  di  riferimento, e nel
limite in cui vengono mantenute negli esercizi successivi.
    11.   La   mobilita'  in  compensazione  puo'  essere  effettuata
liberamente  tra  gli  enti assoggettati al campo di applicazione del
presente regolamento.
    Le  procedure di mobilita' verticale interna non rilevano ai fini
del presente regolamento.
                               Art. 4.
Calcolo  degli  obiettivi  di  risparmio  per i comuni e le comunita'
                               montane

    1.  Gli  obiettivi  di  risparmio sono individuati utilizzando la
seguente  formula  matematica:  numero  dei  dipendenti in servizio a
tempo  indeterminato  di  ogni  singolo comune (comunita' montana) al
31 dicembre  2004 (dati desunti dal conto del personale) moltiplicato
per  l'importo  delle  economie  di  spesa lorde da realizzare per il
sub-comparto comuni (comunita' montane), diviso il numero complessivo
di   dipendenti   a   tempo  indeterminato  del  sub-comparto  comuni
(comunita' montane).
    2.  Il  risparmio  viene  prioritariamente  assicurato ponendo un
vincolo  alle  assunzioni di personale determinato dal calcolo di cui
al comma 3.
    3.  Si  procede  a  calcolare  il  costo  lordo  delle cessazioni
effettivamente   verificatesi  nell'anno  precedente  su  base  annua
(compresa la tredicesima mensilita) in modo da autorizzare per l'anno
in  corso un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato
su  tredici  mensilita', sia al massimo uguale alla differenza tra il
costo  delle  cessazioni  ed il risparmio di competenza della singola
amministrazione  per l'anno di riferimento, che si evince dal modello
di  cui all'allegato 1), maggiorato dei risparmi di cui al successivo
punto 10.
    4. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita'
di  personale  cessata  viene  convenzionalmente adottata la seguente
modalita' di calcolo: tabellare della posizione economica media della
categoria  di  appartenenza,  piu' indennita' di comparto, piu' oneri
conseguenti (compresa IRAP).
    5. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unita'
di  personale  assunta  viene  convenzionalmente adottata la seguente
modalita'  di  calcolo:  tabellare  della posizione economia iniziale
della  categoria  di  appartenenza, piu' indennita' di comparto, piu'
oneri conseguenti (compresa IRAP).
    6.  Per  cessazioni  si  intendono  le estinzioni dei rapporti di
lavoro,  di  personale assunto a tempo indeterminato, nonche' ai fini
del  presente  regolamento  anche  le  fuoriuscite  di  personale  in
mobilita'.
    7.  In  alternativa  alla procedura sopra descritta i comuni e le
comunita'  montane  possono  procedere  ad assunzioni con le seguenti
limitazioni:
      a) comuni  con  popolazione  inferiore a 3.000 abitanti possono
procedere  alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso
del triennio 2005-2007;
      b) comuni  con  popolazione  superiore a 3.000 abitanti possono
assumere  una  unita'  a  fronte  di  una  cessazione.  E'  possibile
effettuare  una  seconda  assunzione  dopo che si sono verificate nel
triennio 2005-2007 ulteriori 4 cessazioni;
      c) comunita' montane e comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti  possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato   nel   limite   del  25%  delle  cessazioni  dell'anno
precedente.
    8.  Le  cessazioni  si  considerano cumulativamente nel corso del
triennio 2005-2007.
    9.   Nel   caso,  a  seguito  dell'applicazione  della  procedura
alternativa,  nonche' dei risparmi di cui al successivo punto 10, non
venga assicurato il risparmio posto a carico di ogni singolo comune o
comunita'  montana  lo stesso verra' posto a carico del medesimo ente
in   sede   di  aggiornamento  dei  riparti  previsti  per  gli  anni
successivi.
    10.  Le  economie  di  spesa  possono  altresi' essere conseguite
tramite  una  riduzione  di altre voci della spesa corrente di natura
strutturale,  rispetto  all'esercizio  di riferimento e nel limite in
cui vengono mantenute negli esercizi successivi.
    11.   La   mobilita'  in  compensazione  puo'  essere  effettuata
liberamente  tra  gli  enti assoggettati al campo di applicazione del
presente regolamento.
    Le  procedure di mobilita' verticale interna non rilevano ai fini
del presente regolamento.
                               Art. 5.
                      Risparmi gia' conseguiti

    1.  Qualora  gli  enti possono dimostrare di aver gia' conseguito
nell'anno  2005,  con riferimento alle cessazioni dell'anno 2004, dei
risparmi  sui  costi del personale, calcolati con le modalita' di cui
all'Art.  3,  comma 3  o  all'Art.  4,  comma 3, gli stessi rimangono
acquisiti  e  contribuiscono  al  raggiungimento  degli obiettivi per
l'anno 2006.
                               Art. 6.
                        Obblighi per gli enti

    1.  Gli  enti  di  cui  all'Art.  1,  trasmettono  alla direzione
centrale  relazioni  internazionali, comunitarie e autonomie locali -
sevizio  finanza locale - Udine, apposita dichiarazione, sottoscritta
dal responsabile del servizio, recante un prospetto riepilogativo dei
risparmi conseguiti per le diverse tipologie di spesa.
                               Art. 7.
                           Penalizzazioni

    1.  In  caso  di mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal
seguente  regolamento, gli enti sono tenuti a riassorbire la quota di
mancato risparmio nell'anno successivo.
                               Art. 8.
Obblighi   della   direzione   centrale   relazioni   internazionali,
                   comunitarie e autonomie locali

    1.  La direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e
autonomie  locali  -  servizio  finanza  locale  -  Udine, provvede a
raccogliere  tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e ad
istituire  apposita  banca dati per il monitoraggio degli adempimenti
connessi al contenimento della spesa pubblica.
    2.  La direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e
autonomie  locali  -  servizio  finanza  locale  -  invia,  per  fini
conoscitivi,   al   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze  -
dipartimento  della  ragioneria  generale dello Stato, alla direzione
centrale  risorse economiche e finanziarie ed alla direzione centrale
sviluppo  e  programmazione  della Regione Friuli-Venezia Giulia, una
relazione sull'avvenuto conseguimento degli obiettivi raggiunti dagli
enti  locali  della Regione Friuli-Venezia Giulia per il concorso, ai
fini  del coordinamento della finanza pubblica, al contenimento della
spesa pubblica.
                               Art. 9.
                          Anni 2007 e 2008

    1.  I  procedimenti  sopra  descritti per il raggiungimento degli
obiettivi  posti  a  carico  dei  singoli  enti,  con  riferimento ai
risparmi  sul personale, si applicheranno anche negli anni successivi
(2007-2008)  in  modo  che le economie di spesa gia' conseguite siano
mantenute  in  maniera  strutturale  ed  implementate degli ulteriori
risparmi da realizzarsi negli anni 2007-2008.
    2.  Gli  importi  in  termini  di  economie  di  spesa  lorde  da
realizzarsi  sono  da  considerarsi  provvisori,  in  quanto potranno
essere  oggetto  di  modifica  a  seguito degli accordi tra Governo e
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy

    (Omissis)