Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'Art. 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (legge finanziaria 2006) per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni con particolare riferimento alla legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina le spese che la direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca sostiene in economia ai sensi dell'Art. 8, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni con particolare riferimento alla legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2. Tipologie di spesa 1. Le spese disciplinate dal presente regolamento sono finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo, all'organizzazione di convegni, alla elaborazione di studi e ricerche finalizzati alla verifica del grado di diffusione della conoscenza della legge regionale n. 13/2004. 2. Rientrano tra le spese finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo quelle riferite a: a) acquisto di lavori di stampa, lavori tipografici vari, fotocomposizione e simili, ideazioni grafiche, servizio di dattilo-scrittura e videoscrittura, composizioni e rilegatura testi, depliant, opuscoli, brochure, pubblicazioni destinati ad essere distribuiti agli operatori pubblici e privati, ai soggetti che interagiscono nel settore delle professioni, all'utenza; b) acquisto di spazi giornalistici e radiotelevisivi. 3. Rientrano tra le spese per l'organizzazione di convegni quelle che si riferiscono a: a) organizzazione e promozione di convegni, conferenze, incontri, seminari, manifestazioni, giornate di studio; b) affitto ed abbellimento delle sedi adibite alle iniziative di cui alla lettera a), installazione di impianti microfonici, di registrazione e di videoproiezione; c) stampa inviti, programmi, pubblicita' televisiva e giornalistica, buste e materiale vario, documentazione, manifesti, locandine e simili, cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni; d) servizi di trascrizione e di traduzione simultanea; e) assistenza ed accoglienza, pranzi, buffet, coffee break, spese di ospitalita' e rappresentanza, compensi ai relatori, rimborso spese viaggio e pernottamento. 4. Rientrano tra le spese per l'elaborazione di studi e ricerche quelle che si riferiscono a: a) convenzioni con enti pubblici e privati, oppure esperti qualificati nella materia inerente le professioni; b) affidamenti di incarichi di studio, ricerca, indagini e rilevazioni ad istituti pubblici o privati, studiosi ed esperti nel settore. 5. Eventuali ulteriori tipologie di spese, non analiticamente individuate ai commi precedenti, possono rientrare nelle previsioni di questo regolamento a condizione che sia dimostrata la loro attinenza all'attivita' di diffusione della conoscenza della legge regionale n. 13/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Art. 3. Limiti d'importo 1. Le spese di cui all'Art. 2 sono eseguite mediante il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti della disponibilita' di bilancio. 2. L'importo di ogni singola spesa non puo' essere superiore a Euro 10.000,00, al netto dell'IVA. 3. Non e' ammesso il frazionamento artificioso di fornitura di beni e di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite stabilito nel comma 2. Art. 4. Competenze per l'esecuzione delle spese 1. Il direttore centrale dispone le spese di cui all'Art. 2. 2. Il direttore di servizio competente autorizza un'apertura di credito a nome del dipendente di categoria non inferiore a D, che opera nel servizio nella veste di funzionario delegato. 3. Il funzionario delegato provvede all'esecuzione delle spese. Art. 5. Modalita' di esecuzione delle spese 1. Salvo quanto e' disposto dall'Art. 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'Art. i sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti. 2. La richiesta di preventivi, di cui al comma 1, contiene la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalita' da applicare in caso di ritardi o inadempienze, la riserva ad agire per il risarcimento degli eventuali danni, la riserva ad aggiudicare o meno la fornitura o il servizio ad insindacabile giudizio dell'amministrazione regionale, nonche' ogni altra condizione ritenuta necessaria all'amministrazione. 3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione. 4. Fra i preventivi pervenuti la scelta e' effettuata su quello ritenuto piu' conveniente, secondo i criteri indicati al comma 3. 5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta. 6. I preventivi e le offerte possono essere inviati via telefax e sono conservati agli atti. Art. 6. Ricorso ad un determinato contraente 1. E consentito il ricorso ad un determinato contraente: a) nei casi di unicita', di specificita', oppure d'urgenza della fornitura; b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta; c) qualora la spesa non superi l'importo di Euro 5.000,00, al netto di ogni onere fiscale; d) quando il costo del bene, oppure del servizio da acquisire sia fissato in modo univoco del mercato; e) per l'affidamento di forniture e di incarichi destinati al completamento, o all'ampliamento di quelli esistenti, qualora il ricorso a soggetti diversi possa creare situazioni di difficolta' o d'incompatibilita'; f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario. 2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), del comma 1, ai fini del presente articolo, e' richiesto il parere di congruita' espresso, in relazione alla fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia. Art. 7. Ordinazione dei beni 1. L'ordinazione dei beni e dei servizi e' effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore centrale, mediante lettera, buono d'ordine, o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale. 2. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'Art. 5, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una e' trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, e restituita all'amministrazione. Art. 8. Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese 1. La liquidazione delle spese e' effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note d'addebito, che devono essere munite dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del funzionario delegato. 2. Il pagamento e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato. 3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato puo' effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2. 4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito. Art. 9. R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilita' dello Stato. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy