Regolamento  per  le spese in economia ai sensi dell'Art. 8, comma 1,
   della  legge  regionale  18  gennaio  2006 n. 2 (legge finanziaria
   2006)  per  la  diffusione  della  conoscenza  dei contenuti della
   normativa  regionale  in  materia  di  lavoro  e  professioni  con
   particolare  riferimento alla legge regionale 22 aprile 2004 n. 13
   (interventi in materia di professioni).

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente regolamento disciplina le spese che la direzione
centrale  lavoro,  formazione,  universita'  e  ricerca  sostiene  in
economia  ai  sensi  dell'Art.  8,  comma 1,  della  legge  regionale
18 gennaio  2006,  n.  2  (legge  finanziaria 2006) per la diffusione
della  conoscenza  dei contenuti della normativa regionale in materia
di  lavoro  e  professioni  con  particolare  riferimento  alla legge
regionale   22 aprile   2004,   n.   13  (interventi  in  materia  di
professioni) e sue successive modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 2.
                         Tipologie di spesa

    1.   Le   spese   disciplinate   dal  presente  regolamento  sono
finalizzate all'acquisto ed alla produzione di materiale divulgativo,
all'organizzazione di convegni, alla elaborazione di studi e ricerche
finalizzati  alla  verifica  del grado di diffusione della conoscenza
della legge regionale n. 13/2004.
    2.  Rientrano  tra  le  spese  finalizzate  all'acquisto  ed alla
produzione di materiale divulgativo quelle riferite a:
      a) acquisto  di  lavori  di  stampa,  lavori  tipografici vari,
fotocomposizione   e   simili,   ideazioni   grafiche,   servizio  di
dattilo-scrittura  e videoscrittura, composizioni e rilegatura testi,
depliant,  opuscoli,  brochure,  pubblicazioni  destinati  ad  essere
distribuiti  agli  operatori  pubblici  e  privati,  ai  soggetti che
interagiscono nel settore delle professioni, all'utenza;
      b) acquisto di spazi giornalistici e radiotelevisivi.
    3. Rientrano tra le spese per l'organizzazione di convegni quelle
che si riferiscono a:
      a) organizzazione   e   promozione   di  convegni,  conferenze,
incontri, seminari, manifestazioni, giornate di studio;
      b) affitto  ed  abbellimento delle sedi adibite alle iniziative
di  cui  alla  lettera a),  installazione di impianti microfonici, di
registrazione e di videoproiezione;
      c) stampa   inviti,   programmi,   pubblicita'   televisiva   e
giornalistica,  buste  e  materiale vario, documentazione, manifesti,
locandine e simili, cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni;
      d) servizi di trascrizione e di traduzione simultanea;
      e) assistenza  ed  accoglienza,  pranzi,  buffet, coffee break,
spese di ospitalita' e rappresentanza, compensi ai relatori, rimborso
spese viaggio e pernottamento.
    4.  Rientrano tra le spese per l'elaborazione di studi e ricerche
quelle che si riferiscono a:
      a) convenzioni  con  enti  pubblici  e  privati, oppure esperti
qualificati nella materia inerente le professioni;
      b) affidamenti  di  incarichi  di  studio,  ricerca, indagini e
rilevazioni  ad  istituti pubblici o privati, studiosi ed esperti nel
settore.
    5.  Eventuali  ulteriori  tipologie  di spese, non analiticamente
individuate  ai  commi precedenti, possono rientrare nelle previsioni
di  questo  regolamento  a  condizione  che  sia  dimostrata  la loro
attinenza  all'attivita'  di  diffusione della conoscenza della legge
regionale n. 13/2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
                               Art. 3.
                          Limiti d'importo

    1.  Le  spese di cui all'Art. 2 sono eseguite mediante il ricorso
alle  procedure di spesa in economia, nei limiti della disponibilita'
di bilancio.
    2.  L'importo  di  ogni singola spesa non puo' essere superiore a
Euro 10.000,00, al netto dell'IVA.
    3.  Non  e'  ammesso il frazionamento artificioso di fornitura di
beni e di servizi, dal quale possa derivare l'inosservanza del limite
stabilito nel comma 2.
                               Art. 4.
               Competenze per l'esecuzione delle spese

    1. Il direttore centrale dispone le spese di cui all'Art. 2.
    2.  Il  direttore di servizio competente autorizza un'apertura di
credito  a  nome  del  dipendente di categoria non inferiore a D, che
opera nel servizio nella veste di funzionario delegato.
    3. Il funzionario delegato provvede all'esecuzione delle spese.
                               Art. 5.
                 Modalita' di esecuzione delle spese

    1.  Salvo  quanto e' disposto dall'Art. 6, per l'esecuzione delle
spese  di  cui  all'Art.  i  sono  richiesti preventivi od offerte ad
almeno tre soggetti.
    2.  La  richiesta  di  preventivi, di cui al comma 1, contiene la
descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo
regolano,  la  durata  del  rapporto  contrattuale,  le condizioni di
esecuzione,   le   penalita'  da  applicare  in  caso  di  ritardi  o
inadempienze, la riserva ad agire per il risarcimento degli eventuali
danni, la riserva ad aggiudicare o meno la fornitura o il servizio ad
insindacabile  giudizio  dell'amministrazione regionale, nonche' ogni
altra condizione ritenuta necessaria all'amministrazione.
    3.  Nella  richiesta  di preventivi od offerte, in relazione alla
natura  delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta
avendo  riguardo  al  prezzo,  ai requisiti tecnico qualitativi della
fornitura, alle condizioni di esecuzione.
    4.  Fra  i preventivi pervenuti la scelta e' effettuata su quello
ritenuto piu' conveniente, secondo i criteri indicati al comma 3.
    5.  La  procedura  si  intende validamente esperita anche qualora
pervenga una sola offerta.
    6. I preventivi e le offerte possono essere inviati via telefax e
sono conservati agli atti.
                               Art. 6.
                Ricorso ad un determinato contraente

    1. E consentito il ricorso ad un determinato contraente:
      a) nei  casi  di  unicita',  di  specificita', oppure d'urgenza
della fornitura;
      b) quando,  successivamente  alla  richiesta  di  preventivi ad
almeno tre soggetti, non e' stata presentata alcuna offerta;
      c) qualora  la  spesa non superi l'importo di Euro 5.000,00, al
netto di ogni onere fiscale;
      d) quando  il  costo del bene, oppure del servizio da acquisire
sia fissato in modo univoco del mercato;
      e)  per  l'affidamento di forniture e di incarichi destinati al
completamento,  o  all'ampliamento  di  quelli  esistenti, qualora il
ricorso  a  soggetti diversi possa creare situazioni di difficolta' o
d'incompatibilita';
      f) per  l'affidamento,  alle  stesse condizioni di contratti in
corso  con  l'amministrazione  regionale,  di forniture omogenee, nei
limiti di quanto necessario.
    2. Salvi i casi di cui alle lettere c) e d), del comma 1, ai fini
del presente articolo, e' richiesto il parere di congruita' espresso,
in  relazione  alla  fornitura  richiesta, dal direttore del servizio
competente per materia.
                               Art. 7.
                        Ordinazione dei beni

    1.  L'ordinazione  dei  beni  e  dei  servizi  e'  effettuata dal
funzionario  delegato,  su  ordine  del  direttore centrale, mediante
lettera,  buono  d'ordine,  o altro atto idoneo secondo gli usi della
corrispondenza commerciale.
    2.  L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi
di  cui  all'Art. 5, comma 2, e' redatta in duplice copia, di cui una
e'  trattenuta  dal  soggetto  contraente e l'altra, sottoscritta per
accettazione, e restituita all'amministrazione.
                               Art. 8.
        Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

    1.  La  liquidazione  delle  spese  e' effettuata dal funzionario
delegato,  previa  presentazione  di  fatture  o note d'addebito, che
devono  essere  munite  dell'attestazione  di  regolare esecuzione da
parte del funzionario delegato.
    2.  Il  pagamento  e' disposto a mezzo di ordinativi di pagamento
emessi   su  aperture  di  credito  presso  la  tesoreria  regionale,
intestate al funzionario delegato.
    3.  Per  il  pagamento  relativo  a  provviste minute e di pronta
consegna,   il  funzionario  delegato  puo'  effettuare  prelievi  in
contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.
    4.  Il  funzionario  delegato provvede alla rendicontazione delle
somme erogate sulle aperture di credito.
                               Art. 9.
                             R i n v i o

    1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto
applicabili,   le   disposizioni   di  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' dello Stato.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy