Regolamento  recante modifiche ed integrazioni al «Regolamento per lo
   svolgimento  del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale»
   emanato   con   decreto  del  Presidente  della  giunta  regionale
   23 maggio   1997,   n.   0177/Pres.  modificato  con  decreto  del
   Presidente della Regione 22 marzo 2002, n. 081/Pres.

                                Art.1
Modifiche   all'Art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                     regionale n. 0177/Pres/1997

    1.  Alla  lettera c)  del  comma 5  dell'Art.  4  del decreto del
Presidente  della  giunta  regionale  23 maggio  1997,  n. 0177/Pres.
modificato con decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2002, n.
081/Pres.  (Regolamento  per  lo  svolgimento  del servizio di piazza
(taxi)  in  ambito  aeroportuale)  le parole: «Servizio del trasporto
pubblico   locale   della  direzione  regionale  della  viabilita'  e
trasporti»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Servizio  trasporto
pubblico locale della direzione centrale pianificazione territoriale,
energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto».
                               Art. 2.
Sostituzione  dell'Art.  6  del  decreto  del Presidente della giunta
                     regionale n. 0177/Pres/1997

    1.  L'Art.  6  del  decreto del Presidente della giunta regionale
0177/Pres/1997 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  6 (Tariffe e obblighi). - 1. I tassisti in servizio presso
l'aeroporto hanno l'obbligo di applicare le seguenti tariffe:
      a) base  chilometrica: Euro 0,06 (pari a 45 metri di percorso o
12 secondi di fermata);
      b) tariffa minima (1° scatto), esclusi i supplementi: Euro 2,32
(comprendente 45 metri di percorso o 12 secondi di fermata;
      c) sosta oraria: Euro 17,33;
      d) supplemento corsa festiva: Euro 2,03;
      e) supplemento corsa notturna: Euro 2,03 (dalle ore 22 alle ore
6);
      f) supplemento  bagagli:  Euro  0,58  per  ogni bagaglio avente
misura eccedente cm. 50 in almeno una dimensione;
      g) supplemento  per animali - servizio disponibile nel rispetto
delle norme di sicurezza che regolano il trasporto di animali a bordo
di  un  veicolo:  Euro 0,86 (il trasporto dei cani per non vedenti e'
gratuito);
      h) ogni tipo di pedaggio e' a carico dell'utente;
      i) supplemento  oltre  la  quarta  persona trasportata: 10% del
costo chilometrico;
      j) supplemento punto franco: Euro 2,20;
      k) supplemento  chiamata  fuori  orario,  applicabile dalle ore
00,00 alle ore 8: Euro 15,00.
    2.  I  tassisti  che effettuano servizio presso l'aeroporto hanno
l'obbligo di installare appositi apparecchi tassametrici con rilascio
di  ricevuta,  nonche' di esporre all'interno delle autovetture ed in
modo  ben  visibile  un  cartello,  redatto  almeno in italiano ed in
inglese,  indicante  le  tariffe  di  cui  al comma 1. Il cartello e'
predisposto  dal  gestore  aeroportuale  dei  servizi di assistenza a
terra  entro  quindici  giorni  dalla data di entrata in vigore delle
tariffe.
    3.  Le  tariffe  di  cui  al  comma 1  possono  essere aggiornate
annualmente  con  deliberazione  della  giunta regionale, su proposta
dell'assessore  regionale  alla pianificazione territoriale, energia,
mobilita'  e infrastrutture di trasporto, tenuto conto in particolare
del tasso annuo di inflazione, anche su richiesta del coordinatore».
                               Art. 3.
Modifiche   all'Art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                     regionale n. 0177/Pres/1997

    1. Al comma 1 dell'Art. 9 del decreto del Presidente della giunta
regionale  n.  0177/Pres/1997  le  parole:  «Assessore regionale alla
viabilita' e ai trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore
regionale  alla  pianificazione  territoriale,  energia,  mobilita' e
infrastrutture di trasporto».
                               Art. 4.
Sostituzione  dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta
                     regionale n. 0177/Pres/1997

    1. L'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale
n.   0177/Pres/1997   e'   sostituito  dall'allegato  A  al  presente
regolamento.
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore

    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy

   (Omissis).