Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale» emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 maggio 1997, n. 0177/Pres. modificato con decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2002, n. 081/Pres. Art.1 Modifiche all'Art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997 1. Alla lettera c) del comma 5 dell'Art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 maggio 1997, n. 0177/Pres. modificato con decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2002, n. 081/Pres. (Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale) le parole: «Servizio del trasporto pubblico locale della direzione regionale della viabilita' e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio trasporto pubblico locale della direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto». Art. 2. Sostituzione dell'Art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997 1. L'Art. 6 del decreto del Presidente della giunta regionale 0177/Pres/1997 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Tariffe e obblighi). - 1. I tassisti in servizio presso l'aeroporto hanno l'obbligo di applicare le seguenti tariffe: a) base chilometrica: Euro 0,06 (pari a 45 metri di percorso o 12 secondi di fermata); b) tariffa minima (1° scatto), esclusi i supplementi: Euro 2,32 (comprendente 45 metri di percorso o 12 secondi di fermata; c) sosta oraria: Euro 17,33; d) supplemento corsa festiva: Euro 2,03; e) supplemento corsa notturna: Euro 2,03 (dalle ore 22 alle ore 6); f) supplemento bagagli: Euro 0,58 per ogni bagaglio avente misura eccedente cm. 50 in almeno una dimensione; g) supplemento per animali - servizio disponibile nel rispetto delle norme di sicurezza che regolano il trasporto di animali a bordo di un veicolo: Euro 0,86 (il trasporto dei cani per non vedenti e' gratuito); h) ogni tipo di pedaggio e' a carico dell'utente; i) supplemento oltre la quarta persona trasportata: 10% del costo chilometrico; j) supplemento punto franco: Euro 2,20; k) supplemento chiamata fuori orario, applicabile dalle ore 00,00 alle ore 8: Euro 15,00. 2. I tassisti che effettuano servizio presso l'aeroporto hanno l'obbligo di installare appositi apparecchi tassametrici con rilascio di ricevuta, nonche' di esporre all'interno delle autovetture ed in modo ben visibile un cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, indicante le tariffe di cui al comma 1. Il cartello e' predisposto dal gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle tariffe. 3. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto, tenuto conto in particolare del tasso annuo di inflazione, anche su richiesta del coordinatore». Art. 3. Modifiche all'Art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997 1. Al comma 1 dell'Art. 9 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997 le parole: «Assessore regionale alla viabilita' e ai trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilita' e infrastrutture di trasporto». Art. 4. Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997 1. L'allegato A del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0177/Pres/1997 e' sostituito dall'allegato A al presente regolamento. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).