Art. 2.
Disciplina  del  trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte
                       del consiglio regionale

    1.  Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dal
consiglio  regionale  e'  disciplinato  con  regolamento dello stesso
consiglio, ai sensi dell'Art. 42, comma 6, dello statuto.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 3 aprile 2006
                               MARTINI

   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 29 marzo 2006.