Art. 2. Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del consiglio regionale 1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dal consiglio regionale e' disciplinato con regolamento dello stesso consiglio, ai sensi dell'Art. 42, comma 6, dello statuto. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 3 aprile 2006 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 marzo 2006.