Art. 2. Inserimento dell'Art. 40 bis nella legge regionale n. 70/2005 1. Dopo l'Art. 40 della legge regionale n. 70/2005 e' inserito il seguente Art. 40 bis: «Art. 40-bis (Proroga di alcuni strumenti della programmazione regionale di settore). - 1. I sottoindicati strumenti della programmazione regionale di settore venuti a scadenza nell'anno 2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006, salvo l'acquisto di efficacia prima ditale termine dei nuovi piani: a) piano regionale della cooperazione internazionale e delle attivita' di pai-tenariato - anni 200 1/2005 - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 279, ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attivita' di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale); b) piano di indirizzo generale integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro per il periodo 2003/2005, approvato con deliberazione dcl Consiglio regionale 29 luglio 2003, n. 137, ai sensi dell'Art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); c) piano regionale degli interventi in favore dei toscani all'estero anni 2000-2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 dicembre 2000, n. 281, ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei toscani all'estero); d) piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 1, ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), abrogata dall'Art. 42 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); e) piano faunistico venatorio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 13 luglio 2001, n. 144, ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").».