Art. 2.
    Inserimento dell'Art. 40 bis nella legge regionale n. 70/2005

    1. Dopo l'Art. 40 della legge regionale n. 70/2005 e' inserito il
seguente Art. 40 bis:
    «Art.  40-bis  (Proroga  di alcuni strumenti della programmazione
regionale   di   settore).  -  1.  I  sottoindicati  strumenti  della
programmazione  regionale di settore venuti a scadenza nell'anno 2005
sono  prorogati  al  31 dicembre  2006, salvo l'acquisto di efficacia
prima ditale termine dei nuovi piani:
      a) piano  regionale  della  cooperazione internazionale e delle
attivita'  di  pai-tenariato  -  anni  200  1/2005  -  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  regionale 28 dicembre 2000, n. 279, ai
sensi  dell'Art.  6  della  legge  regionale  23 marzo  1999,  n.  17
(Interventi  per  la  promozione  dell'attivita'  di  cooperazione  e
partenariato internazionale, a livello regionale e locale);
      b) piano   di   indirizzo  generale  integrato  in  materia  di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro  per  il  periodo  2003/2005,  approvato con deliberazione dcl
Consiglio  regionale  29 luglio  2003,  n. 137, ai sensi dell'Art. 31
della  legge  regionale  26 luglio  2002,  n.  32  (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro);
      c) piano  regionale  degli  interventi  in  favore  dei toscani
all'estero  anni 2000-2005, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale  28 dicembre 2000, n. 281, ai sensi dell'Art. 6 della legge
regionale  9 aprile  1999,  n.  19  (Interventi in favore dei toscani
all'estero);
      d) piano  energetico regionale, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 1, ai sensi dell'Art. 2 della
legge  regionale  27 giugno  1997, n. 45 (Norme in materia di risorse
energetiche), abrogata dall'Art. 42 della legge regionale 24 febbraio
2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
      e) piano  faunistico venatorio, approvato con deliberazione del
Consiglio  regionale del 13 luglio 2001, n. 144, ai sensi dell'Art. 9
della  legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge
11 febbraio  1992,  n.  157  "Norme  per  la  protezione  della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").».