Art. 2.
                             Definizioni

    1.  Le  acque  disciplinate  dalla  presente  legge  sono  quelle
superficiali  o  sotterranee  che  comunque  alimentano in tutto o in
parte gli alvei idrici superficiali della Regione Abruzzo.
    2.  Le  Autorita'  concedenti  sono gli enti o i gestori pubblici
preposti  alla  gestione  e  alla  vigilanza  delle acque, cosi' come
individuati  dalla  legge regionale n. 72/1998 e successive modifiche
ed integrazioni.