Art. 2. Definizioni 1. Le acque disciplinate dalla presente legge sono quelle superficiali o sotterranee che comunque alimentano in tutto o in parte gli alvei idrici superficiali della Regione Abruzzo. 2. Le Autorita' concedenti sono gli enti o i gestori pubblici preposti alla gestione e alla vigilanza delle acque, cosi' come individuati dalla legge regionale n. 72/1998 e successive modifiche ed integrazioni.