Art. 3.
                      Funzioni delle autorita'

    1. Le derivazioni d'acqua sono regolate dall'autorita' concedente
mediante  la  previsione  di  rilasci volti a garantire il livello di
deflusso  necessario  alla  vita e alla pulizia degli alvei sottesi e
tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.