Art. 4.
               Compiti delle autorita' e della giunta

    1.  Le  autorita' concedenti provvedono al censimento di tutte le
utilizzazioni  in  atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi
idrici  del  territorio regionale. Al fine di ottemperare al rilascio
di cui all'Art. 3, anche attraverso la revisione delle concessioni in
essere,  le predette autorita' dispongono prescrizioni o limitazioni,
senza  diritto  alla  corresponsione  di  indennizzi  da  parte della
pubblica  amministrazione,  fatta  salva  la  riduzione del canone di
concessione.
    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  e  sulla  base del censimento di cui al comma 1, la
giunta  regionale  definisce con propria deliberazione, previo parere
della  commissione consiliare competente, le modalita' e i termini di
adeguamento   per   gli   enti  gestori,  le  portate  necessarie  al
mantenimento  delle  forme di vita e di autodepurazione dei canali, i
compiti  di gestione e di controllo delle portate per i derivatori di
acque  pubbliche,  i soggetti abilitati ad effettuare le attivita' di
monitoraggio  ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque
di cui all'Art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999.