Art. 4. Compiti delle autorita' e della giunta 1. Le autorita' concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale. Al fine di ottemperare al rilascio di cui all'Art. 3, anche attraverso la revisione delle concessioni in essere, le predette autorita' dispongono prescrizioni o limitazioni, senza diritto alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base del censimento di cui al comma 1, la giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, le modalita' e i termini di adeguamento per gli enti gestori, le portate necessarie al mantenimento delle forme di vita e di autodepurazione dei canali, i compiti di gestione e di controllo delle portate per i derivatori di acque pubbliche, i soggetti abilitati ad effettuare le attivita' di monitoraggio ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui all'Art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999.