Art. 10.
  Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

    1.  I  finanziamenti  rivolti allo sviluppo della cooperazione di
cui  alla  presente  legge  sono erogati nel rispetto dei limiti, dei
criteri  e  delle  procedure  previsti dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.