Art. 11. Clausola valutativa 1. Salvo quanto previsto nell'Art. 4, l'assemblea legislativa esercita, secondo quanto definito nell'Art. 53 dello statuto della Regione Emilia-Romagna, il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dagli interventi effettuati in attuazione degli articoli 7, 8 e 9, con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.