Art. 11.
                         Clausola valutativa

    1.  Salvo  quanto  previsto  nell'Art. 4, l'assemblea legislativa
esercita,  secondo  quanto  definito nell'Art. 53 dello statuto della
Regione  Emilia-Romagna,  il controllo sull'attuazione della presente
legge  e  valuta  i risultati ottenuti dagli interventi effettuati in
attuazione  degli  articoli 7,  8 e 9, con particolare riferimento al
grado   di   attivazione,  in  termini  di  risorse  impiegate  e  di
destinatari raggiunti.