Art. 13.
                        Copertura finanziaria

    1.  Agli  oneri  finanziari  derivanti  dalla  applicazione della
presente  legge  l'amministrazione  regionale  fara'  fronte mediante
l'istituzione di appositi capitoli di spesa.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 6 giugno 2006
                               ERRANI

   (Omissis)