Art. 13. Copertura finanziaria 1. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fara' fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 6 giugno 2006 ERRANI (Omissis)