Art. 2. Finalita' e obiettivi 1. La Regione sostiene tramite azioni ed attivita' delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'Art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»): a) la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del patrimonio anche storico che essa rappresenta per la societa' regionale; b) la diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e in particolare la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli ambiti della cultura della responsabilita' sociale di impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarieta'; c) programmi internazionali di cooperazione e sviluppo; d) programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e nella cultura sociale anche nell'ambito della formazione scolastica e universitaria; e) la crescita della partecipazione, secondo le diverse forme previste nella legislazione nazionale, nelle imprese cooperative e alle imprese cooperative; f) la promozione di impegni e azioni per le pari opportunita' nelle imprese e nel movimento cooperativo; g) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro autonomo professionale; della soluzione di situazioni di crisi di imprese, della successione nella conduzione di impresa; per lo sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di azioni di contrasto alle forme di precarieta', cosi' come previsto anche dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro); h) la promozione di iniziative per la informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti, anche in riferimento alla riconoscibilita' della formazione del prodotto e della sua qualita', della sostenibilita' ambientale e sicurezza del suo ciclo di vita, di valorizzazione delle biodiversita'; i) impegni di responsabilita' sociale del movimento e delle imprese cooperative nello sviluppo territoriale. 2. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.