Art. 2.
                        Finalita' e obiettivi

    1.   La  Regione  sostiene  tramite  azioni  ed  attivita'  delle
associazioni  di  rappresentanza,  assistenza  e tutela del movimento
cooperativo,   riconosciute   ai   sensi   dell'Art.  3  del  decreto
legislativo  2 agosto  2002,  n.  220,  (Norme in materia di riordino
della  vigilanza  sugli  enti  cooperativi,  ai  sensi  dell'Art.  7,
comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore»):
      a) la  conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del
patrimonio  anche  storico  che  essa  rappresenta  per  la  societa'
regionale;
      b) la  diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e
in  particolare  la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli
ambiti  della cultura della responsabilita' sociale di impresa, della
partecipazione  nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile,
dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarieta';
      c) programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;
      d) programmi   di  formazione  cooperativa  per  i  soci  delle
cooperative   e   nella   cultura  sociale  anche  nell'ambito  della
formazione scolastica e universitaria;
      e) la  crescita  della partecipazione, secondo le diverse forme
previste  nella  legislazione  nazionale, nelle imprese cooperative e
alle imprese cooperative;
      f) la  promozione  di impegni e azioni per le pari opportunita'
nelle imprese e nel movimento cooperativo;
      g) la  nascita  e  lo  sviluppo di nuove imprese cooperative in
tutti  i  settori,  in  particolare  nell'ambito  della  cooperazione
sociale,  dei servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi
di  lavoro  autonomo  professionale; della soluzione di situazioni di
crisi  di imprese, della successione nella conduzione di impresa; per
lo  sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di azioni
di  contrasto  alle  forme  di precarieta', cosi' come previsto anche
dalla  legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione
dell'occupazione,   della   qualita',  sicurezza  e  regolarita'  del
lavoro);
      h) la  promozione  di  iniziative per la informazione, tutela e
partecipazione  di  consumatori  e  utenti, anche in riferimento alla
riconoscibilita'  della formazione del prodotto e della sua qualita',
della sostenibilita' ambientale e sicurezza del suo ciclo di vita, di
valorizzazione delle biodiversita';
      i) impegni  di  responsabilita'  sociale  del movimento e delle
imprese cooperative nello sviluppo territoriale.
    2.  La  Regione  riconosce il ruolo della cooperazione di credito
per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.