Art. 3.
                     Consulta della cooperazione

    1.  Ai  fini  e  per le attivita' indicate nella presente legge e
fermo   restando   quanto   previsto   dallo  statuto  della  regione
Emilia-Romagna   in   ordine   a   partecipazione,   informazione   e
consultazione  dell'associazionismo,  nonche' le funzioni dell'organo
previsto all'Art. 59 dello statuto, e' istituita presso la presidenza
della  giunta  regionale  la  consulta  della  cooperazione.  Essa e'
composta:
      a) dal  Presidente  della  Regione  o da un suo delegato che la
presiede;
      b) da  sei  rappresentanti  delle  associazioni  di cooperative
maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
      c) da tre membri esperti designati dalla giunta regionale.
    2.   Alle  riunioni  della  consulta  partecipano  gli  assessori
regionali competenti per le materie in discussione.
    3.  I  membri  della  consulta  sono  nominati  con  decreto  del
presidente della regione.
    4.  La consulta e' convocata dal presidente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5.
    5. Il funzionamento della consulta e' disciplinato da un apposito
regolamento  approvato  con  deliberazione  della  giunta  regionale,
sentita la commissione assembleare competente.