Art. 3. Consulta della cooperazione 1. Ai fini e per le attivita' indicate nella presente legge e fermo restando quanto previsto dallo statuto della regione Emilia-Romagna in ordine a partecipazione, informazione e consultazione dell'associazionismo, nonche' le funzioni dell'organo previsto all'Art. 59 dello statuto, e' istituita presso la presidenza della giunta regionale la consulta della cooperazione. Essa e' composta: a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede; b) da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale; c) da tre membri esperti designati dalla giunta regionale. 2. Alle riunioni della consulta partecipano gli assessori regionali competenti per le materie in discussione. 3. I membri della consulta sono nominati con decreto del presidente della regione. 4. La consulta e' convocata dal presidente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5. 5. Il funzionamento della consulta e' disciplinato da un apposito regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente.