Art. 4.
                       Compiti della Consulta

    1.  La  consulta  della  cooperazione  esprime pareri alla giunta
regionale  in merito allo sviluppo della cooperazione, alle politiche
economiche  e  sociali  che  coinvolgono  o  possono  coinvolgere  la
cooperazione.
    2. In particolare la consulta si esprime:
      a) in merito al coinvolgimento della cooperazione nei programmi
e  progetti  regionali  e  territoriali che possono trarre contributo
dall'esperienza cooperativa;
      b) su  proposte di legge e regolamenti della giunta regionale o
dell'assemblea legislativa in materia di cooperazione;
      c) in  merito  ai possibili interventi finalizzati a promuovere
lo  sviluppo  delle relazioni tra la Regione, le istituzioni locali e
il sistema regionale della cooperazione.
    3. La consulta esamina le proposte progettuali pervenute inerenti
ai  programmi  integrati  di  cui  all'Art. 7, comma 3, ai fini della
stipulazione degli accordi ivi previsti per la loro realizzazione.
    4.  La  consulta  elabora  un rapporto biennale sullo stato della
cooperazione,   sulle   relative  prospettive  di  sviluppo  e  sulle
iniziative  svolte  in  applicazione  della presente legge. Gli esiti
della  funzione di osservatorio svolta dalla Regione, di cui all'Art.
5, costituiscono, di regola, la base per l'elaborazione del rapporto.
Tale   rapporto   verra'   pubblicamente  presentato  in  un'apposita
conferenza  regionale  della  cooperazione;  essa  e'  finalizzata  a
favorire  il  confronto  sulle  politiche  di  sviluppo delle imprese
cooperative   nell'economia   e   nel  territorio  regionale,  ed  il
rafforzamento   dei  rapporti  tra  la  cooperazione  ed  i  soggetti
istituzionali.