Art. 6.
Partecipazione  della  Regione Emilia-Romagna alla costituzione della
         «Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola»

    1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  ai  sensi  dell'art.  64  dello
statuto,  e'  autorizzata  a  partecipare,  quale  socio  fondatore e
unitamente   alle  associazioni  cooperative,  all'istituzione  della
«Fondazione  per  la  cooperazione emiliano-romagnola», da costituire
con  apposito  atto  pubblico secondo le procedure fissate dal codice
civile.
    2. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione
che la fondazione abbia lo scopo di:
      a) promuovere  ed  attuare  ricerche, studi, convegni, seminari
riguardanti il movimento cooperativo;
      b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di
documentazione sul movimento cooperativo.
    3.  I diritti della Regione Emilia-Romagna inerenti alla qualita'
di  socio  fondatore  sono  esercitati  dal  presidente  della giunta
regionale o da un assessore all'uopo delegato.
    4.  I  rappresentanti  della  Regione Emilia-Romagna negli organi
della  fondazione  sono  nominati  dal  Presidente  della Regione, in
conformita'  alle normative regionali vigenti e secondo i criteri che
saranno stabiliti nello statuto della fondazione stessa.
    5.  La  Regione partecipa alla costituzione del patrimonio e puo'
contribuire   all'attivita'   della   fondazione  con  un  contributo
finanziario che sara' stabilito dalla legge di bilancio.