Art. 6. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della «Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola» 1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, e' autorizzata a partecipare, quale socio fondatore e unitamente alle associazioni cooperative, all'istituzione della «Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola», da costituire con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile. 2. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che la fondazione abbia lo scopo di: a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo; b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo. 3. I diritti della Regione Emilia-Romagna inerenti alla qualita' di socio fondatore sono esercitati dal presidente della giunta regionale o da un assessore all'uopo delegato. 4. I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna negli organi della fondazione sono nominati dal Presidente della Regione, in conformita' alle normative regionali vigenti e secondo i criteri che saranno stabiliti nello statuto della fondazione stessa. 5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio e puo' contribuire all'attivita' della fondazione con un contributo finanziario che sara' stabilito dalla legge di bilancio.