Art. 7.
Sostegno a «Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa»

    1.  La  Regione  Emilia-Romagna  sostiene iniziative rivolte allo
sviluppo  e  alla  promozione cooperativa, secondo le finalita' e gli
obiettivi indicati all'Art. 2.
    2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la
stipula  di  appositi «Accordi», da sottoscrivere con le associazioni
di  rappresentanza  regionali  di  cui  all'Art.  2, finalizzati alla
realizzazione  di  «Programmi  integrati  di  sviluppo  e  promozione
cooperativa».   Tali  programmi  possono  essere  costituiti  da  una
pluralita' di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale
di   enti   locali,  Camere  di  commercio,  Universita',  Fondazioni
bancarie,  altri  enti;  hanno durata di norma biennale e ricevono il
cofinanziamento  della Regione ai progetti presentati, sulla base dei
criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4.
    3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale
in  materia  di attivita' produttive, la giunta regionale stabilisce,
con   proprio   provvedimento,   le   modalita'   ed  i  criteri  per
l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali inerenti ai
programmi   integrati  di  cui  al  comma 2,  nonche'  i  criteri  di
valutazione  e  selezione  dei  Programmi stessi. Tra i criteri sara'
considerato  il coinvolgimento, nell'elaborazione e definizione delle
proposte progettuali, delle imprese cooperative aderenti.
    4.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
assembleare,  stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione
degli accordi di cui al comma 2.