Art. 7. Sostegno a «Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa» 1. La Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative rivolte allo sviluppo e alla promozione cooperativa, secondo le finalita' e gli obiettivi indicati all'Art. 2. 2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la stipula di appositi «Accordi», da sottoscrivere con le associazioni di rappresentanza regionali di cui all'Art. 2, finalizzati alla realizzazione di «Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa». Tali programmi possono essere costituiti da una pluralita' di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di enti locali, Camere di commercio, Universita', Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4. 3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attivita' produttive, la giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalita' ed i criteri per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali inerenti ai programmi integrati di cui al comma 2, nonche' i criteri di valutazione e selezione dei Programmi stessi. Tra i criteri sara' considerato il coinvolgimento, nell'elaborazione e definizione delle proposte progettuali, delle imprese cooperative aderenti. 4. La giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2.