Art. 8.
   Strumenti finanziari di sostegno e sviluppo della cooperazione

    1.  La  Regione,  al fine di promuovere il sostegno e lo sviluppo
degli  investimenti  delle imprese cooperative, la capitalizzazione e
l'accesso   al  credito  delle  stesse,  nonche'  l'incremento  della
partecipazione  dei  soci,  l'ingresso  di  nuovi  soci nelle imprese
cooperative, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari.
    2.  In  particolare,  la Regione, in coerenza con quanto previsto
nella  legislazione regionale vigente, nel programma regionale per le
attivita'  produttive  e  negli  altri  documenti  di  programmazione
regionale, puo' attuare:
      a) interventi  per  attivare  garanzie,  contro  garanzie,  con
garanzie, tramite la costituzione di appositi fondi, per sostenere le
iniziative  di accesso al credito indicate alle lettere b) e c) e per
favorire  iniziative  di  finanziamento  volte  all'incremento  della
partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di
nuovi  soci;  o  all'attivita' di cooperative nate da crisi aziendali
secondo le norme specificatamente previste dalle leggi;
      b) interventi  di  finanziamento  agevolato,  come previsto nel
piano  triennale delle attivita' produttive, e attraverso un fondo di
rotazione;
      c) interventi  a  sostegno  delle  attivita' del consorzio fidi
costituito  ai sensi dell'Art. 7 della legge regionale 23 marzo 1990,
n.  22,  (disposizioni  di  principio  e  disciplina  generale per la
cooperazione).
    3.  Le  modalita'  di  costituzione  e gestione dei fondi per gli
interventi  di  cui al comma 2, nonche' la loro dotazione finanziaria
sono stabiliti dalla giunta regionale.
    4. La giunta, inoltre, in relazione a quanto previsto ai commi 1,
2 e 3, con propri provvedimenti, definisce:
      a) le  modalita'  di  impiego delle risorse finanziarie messe a
disposizione  dei  fondi  per  gli  interventi  di  cui  al  comma 2,
stabilendo   che  una  parte  della  dotazione  finanziaria  e  degli
interventi  dei fondi stessi debba essere specificamente riservata al
settore delle cooperative sociali;
      b) le  modalita'  di funzionamento dei fondi di cui al comma 2,
nonche'   gli   obiettivi,  i  criteri  e  le  caratteristiche  degli
interventi in essi previsti;
      c) i  contenuti e le modalita' di formulazione delle domande di
accesso  agli  interventi  dei  fondi  di  cui  al comma 2, nonche' i
criteri di priorita' per la selezione degli interventi;
      d) le  procedure  per  lo  svolgimento  dell'istruttoria  delle
domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2.