Art. 9. Promozione cooperativa 1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attivita' produttive e in particolare con le misure previste a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, concede, sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti dalla giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti e programmi di particolare valore sociale, nonche' per le cooperative costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale. La Regione riconosce priorita' nella selezione degli interventi alle cooperative in prevalenza composte da giovani, donne, secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno), e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile), immigrati. 2. La Regione inoltre, per le finalita' di cui alla presente legge, puo' cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale predisposti dagli enti gestori dei fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, (nuove norme in materia di societa' cooperative), secondo quanto disciplinato nella stessa legge e sulla base di criteri definiti dalla giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente. 3. La Regione favorisce e sostiene il finanziamento delle iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, (provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e successive modificazioni ed integrazioni.