Art. 9.
                       Promozione cooperativa

    1.   La   Regione,   in   coerenza   con  quanto  previsto  nella
programmazione  regionale  in  materia  di  attivita' produttive e in
particolare  con le misure previste a sostegno delle nuove iniziative
imprenditoriali,  concede,  sulla base di criteri definiti con propri
provvedimenti dalla giunta regionale, contributi e finanziamenti alle
cooperative   di   nuova   costituzione  per  le  opere  di  sviluppo
progettuale  e  di  primo impianto, in particolare per le cooperative
sociali   che   operano   per  l'inserimento  lavorativo  di  persone
svantaggiate  e  per  progetti  e  programmi  di  particolare  valore
sociale,  nonche'  per  le  cooperative  costituite  per  l'uscita da
situazioni  di  crisi aziendale. La Regione riconosce priorita' nella
selezione degli interventi alle cooperative in prevalenza composte da
giovani, donne, secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1986,
n.  44,  (conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 dicembre  1985,  n.  786,  concernente misure straordinarie per la
promozione  e  lo  sviluppo  della  imprenditorialita'  giovanile nel
Mezzogiorno), e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive
per l'imprenditoria femminile), immigrati.
    2.  La  Regione  inoltre,  per  le finalita' di cui alla presente
legge,  puo'  cofinanziare  progetti  di  intervento  nel  territorio
regionale  predisposti  dagli  enti gestori dei fondi mutualistici di
cui  alla  legge  31 gennaio  1992, n. 59, (nuove norme in materia di
societa' cooperative), secondo quanto disciplinato nella stessa legge
e  sulla  base di criteri definiti dalla giunta regionale, sentita la
commissione assembleare competente.
    3.  La  Regione  favorisce  e  sostiene  il  finanziamento  delle
iniziative  di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, (provvedimenti
per  il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione), e successive modificazioni ed integrazioni.