Art. 2.
      Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993

    1. La lettera b) del comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n.
42 del 1993 e' sostituita dalla seguente:
    «b)  tre  maestri  di sci particolarmente esperti nella tecnica e
didattica  dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno
nel  fondo  e  uno  nello  snowboard,  scelti  in base ad una rosa di
nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci;».
    2. La lettera c) del comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n.
42 del 1993 e' sostituita dalla seguente:
    «c)  tre  istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa
di nominativi proposta dalla FISI;».
    3. Il comma 5 dell'Art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
    «5.   Limitatamente   all'espletamento   delle  prove  tecnica  e
didattica  la  Commissione e' articolata in tre sottocommissioni, una
per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard.».
    4. La lettera b) del comma 6 dell'Art. 5 della legge regionale n.
42 del 1993 e' sostituita dalla seguente:
    «b)   tre   componenti,   un  maestro  di  sci  e  un  istruttore
specializzati   nelle   discipline  alpine,  che  fanno  parte  della
commissione  ai  sensi  del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in
didattica  che  fa  parte  della  commissione  ai  sensi del comma 3,
lettera d).».
    5. La lettera b) del comma 7 dell'Art. 5 della legge regionale n.
42 del 1993 e' sostituita dalla seguente:
    «b)   tre   componenti,   un  maestro  di  sci  e  un  istruttore
specializzati  nel  fondo, che fanno parte della commissione ai sensi
del  comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte
della commissione ai sensi del comma 3, lettera d).».
    6.  Dopo  il  comma 7 dell'Art. 5 della legge regionale n. 42 del
1993 e' inserito il seguente:
    «7-bis. La sottocommissione per lo snowboard e' composta da:
      a) l'esperto,  designato dall'assessore regionale competente in
materia, che la presiede;
      b) tre   componenti,   un   maestro  di  sci  e  un  istruttore
specializzati  nello  snowboard, che fanno parte della commissione ai
sensi  del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa
parte della commissione ai sensi del comma 3, lettera d).».