Art. 2. Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 1. La lettera b) del comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituita dalla seguente: «b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci;». 2. La lettera c) del comma 3 dell'Art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituita dalla seguente: «c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI;». 3. Il comma 5 dell'Art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituito dal seguente: «5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione e' articolata in tre sottocommissioni, una per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard.». 4. La lettera b) del comma 6 dell'Art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituita dalla seguente: «b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della commissione ai sensi del comma 3, lettera d).». 5. La lettera b) del comma 7 dell'Art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituita dalla seguente: «b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nel fondo, che fanno parte della commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della commissione ai sensi del comma 3, lettera d).». 6. Dopo il comma 7 dell'Art. 5 della legge regionale n. 42 del 1993 e' inserito il seguente: «7-bis. La sottocommissione per lo snowboard e' composta da: a) l'esperto, designato dall'assessore regionale competente in materia, che la presiede; b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nello snowboard, che fanno parte della commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della commissione ai sensi del comma 3, lettera d).».