Art. 3. Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 1. La rubrica dell'Art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituita dalla seguente: «Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard». 2. Il comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituito dal seguente: «1. Agli effetti della presente legge per «scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard» si intendono le unita' organizzative cui fanno capo piu' maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attivita' professionale.». 3. Il comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituito dal seguente: «2. La giunta regionale, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci, della comunita' montana e del comune competenti per territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni: a) che la scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che puo' essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche; b) che la scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attivita'; c) che la scuola abbia sede in localita' idonea all'esercizio dell'attivita' sciistica; d) che la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale; e) che la scuola abbia un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse; f) che le scuole siano in grado di funzionare con l'organico minimo previsto senza soluzione di continuita' per tutta la stagione invernale o estiva, secondo il periodo di attivita'; g) che le scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui alla lettera a), responsabile dell'attivita' del corpo docente sotto l'aspetto tecnico didattico; h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso e a collaborare con le competenti autorita' scolastiche per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; i) che la scuola dimostri di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento; j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non siano state autorizzate altre «scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard»; in tal caso l'autorizzazione all'apertura potra' essere concessa esclusivamente dalla giunta regionale, previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica, sentiti il collegio regionale dei maestri di sci, la comunita' montana e il comune competenti per territorio e le associazioni economiche locali.».