Art. 3.
      Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993

    1. La rubrica dell'Art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituita  dalla  seguente: «Scuole di sci alpino, sci di fondo e di
snowboard».
    2. Il comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Agli effetti della presente legge per «scuole di sci alpino,
sci di fondo e di snowboard» si intendono le unita' organizzative cui
fanno  capo  piu'  maestri  per  esercitare,  in  modo  coordinato  e
continuativo, la loro attivita' professionale.».
    3. Il comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
    «2. La giunta regionale, sentito il parere del collegio regionale
dei  maestri  di sci, della comunita' montana e del comune competenti
per  territorio, autorizza l'apertura delle scuole di sci alpino, sci
di  fondo  e  di  snowboard  previa  verifica della sussistenza delle
seguenti condizioni:
      a) che  la  scuola abbia un organico minimo di sei maestri, che
puo'  essere ridotto a tre per le scuole operanti in piccole stazioni
sciistiche;
      b) che  la  scuola disponga di una sede adeguata e regolarmente
autorizzata dagli organi preposti all'esercizio dell'attivita';
      c) che  la  scuola abbia sede in localita' idonea all'esercizio
dell'attivita' sciistica;
      d) che   la   scuola   persegua   lo   scopo  di  una  migliore
qualificazione e organizzazione professionale;
      e) che  la  scuola  abbia  un  regolamento  che disciplini, tra
l'altro,  le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri
alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
      f) che  le  scuole  siano in grado di funzionare con l'organico
minimo  previsto senza soluzione di continuita' per tutta la stagione
invernale o estiva, secondo il periodo di attivita';
      g) che  le  scuole abbiano un direttore, compreso nell'organico
di cui alla lettera a), responsabile dell'attivita' del corpo docente
sotto l'aspetto tecnico didattico;
      h) che le scuole assumano l'impegno a prestare la propria opera
in  operazioni  straordinarie  di  soccorso  e  a  collaborare con le
competenti   autorita'   scolastiche   per  favorire  la  piu'  ampia
diffusione della pratica dello sci alpino, dello sci di fondo e dello
snowboard  nelle  scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei
giovani;
      i) che  la  scuola  dimostri  di  avere  contratto una adeguata
polizza  di  assicurazione  contro i rischi di responsabilita' civile
verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
      j) che nella stazione invernale sede dell'istituenda scuola non
siano  state  autorizzate altre «scuole di sci alpino, sci di fondo e
di  snowboard»;  in  tal  caso  l'autorizzazione  all'apertura potra'
essere   concessa   esclusivamente  dalla  giunta  regionale,  previa
verifica  delle  reali  esigenze  di  qualificazione  della  stazione
sciistica,  sentiti  il  collegio  regionale  dei  maestri di sci, la
comunita'  montana  e  il  comune  competenti  per  territorio  e  le
associazioni economiche locali.».