Art. 4.
                          Norma transitoria

    1.  I  maestri  di sci che abbiano conseguito la specializzazione
nella  disciplina  dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi
corsi  istituiti  dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore
della   presente  legge,  per  acquisire  il  titolo  di  maestri  di
snowboard,  se  iscritti  all'albo  professionale  dei maestri di sci
della  Regione Emilia-Romagna di cui all'Art. 3 della legge regionale
n.  42 del 1993, dovranno frequentare un corso di almeno novanta ore,
da  organizzarsi  a  cura  del  collegio regionale dei maestri di sci
dell'Emilia-Romagna.