Art. 4. Norma transitoria 1. I maestri di sci che abbiano conseguito la specializzazione nella disciplina dello snowboard, mediante la frequenza ad appositi corsi istituiti dalle regioni precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per acquisire il titolo di maestri di snowboard, se iscritti all'albo professionale dei maestri di sci della Regione Emilia-Romagna di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 42 del 1993, dovranno frequentare un corso di almeno novanta ore, da organizzarsi a cura del collegio regionale dei maestri di sci dell'Emilia-Romagna.