Art. 5. Funzioni in materia ambientale 1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle province e ai comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresi' alle province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati.