Art. 5.
                   Funzioni in materia ambientale

    1. Le funzioni in materia ambientale conferite alle province e ai
comuni  dalla  legislazione regionale vigente alla data di entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152 «Norme in
materia  ambientale»  sono  confermate in capo ai medesimi enti e con
effetti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso  decreto
legislativo. Spettano altresi' alle province le funzioni regionali in
materia di bonifica dei siti contaminati.