Art. 3.
                         Fondo di rotazione

    1.  La  Regione, per corrispondere alle finalita' di cui all'Art.
1, costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico
-  FI.L.S.E.  un  fondo  di  rotazione,  a  cui  possono  ricorrere i
lavoratori  nel  caso  in  cui  si  trovino nelle condizioni previste
dall'Art. 2.
    2. La FI.L.S.E. concede una anticipazione pari al cento per cento
dell'indennita'  di  mobilita'  o  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale al lavoratore che ne fa richiesta. Il soggetto
richiedente,  all'atto  della  domanda,  si impegna alla restituzione
della  somma ricevuta, aumentata di una quota dovuta all'applicazione
del tasso di interesse legale.
    3.  La  FI.L.S.E.  puo'  stipulare una convenzione con l'Istituto
Nazionale  della  Previdenza  Sociale,  nella  quale  si  prevede che
l'Istituto,   sulla   base  dell'assenso  del  soggetto  beneficiano,
trasferisce  direttamente  alla  FI.L.S.E. medesima l'indennita' o il
trattamento di cui all'Art. 1.
    4.  La  giunta  regionale  con propria deliberazione determina le
modalita'  di  funzionamento  del  fondo,  i  tempi di erogazione del
beneficio  e  di  restituzione  delle  somme  ricevute  da  parte del
lavoratore, la documentazione da allegare alla richiesta per accedere
ai  benefici  previsti  dalla  presente legge ed i compensi spettanti
alla FI.L.S.E.