Art. 3. Fondo di rotazione 1. La Regione, per corrispondere alle finalita' di cui all'Art. 1, costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. un fondo di rotazione, a cui possono ricorrere i lavoratori nel caso in cui si trovino nelle condizioni previste dall'Art. 2. 2. La FI.L.S.E. concede una anticipazione pari al cento per cento dell'indennita' di mobilita' o del trattamento straordinario di integrazione salariale al lavoratore che ne fa richiesta. Il soggetto richiedente, all'atto della domanda, si impegna alla restituzione della somma ricevuta, aumentata di una quota dovuta all'applicazione del tasso di interesse legale. 3. La FI.L.S.E. puo' stipulare una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, nella quale si prevede che l'Istituto, sulla base dell'assenso del soggetto beneficiano, trasferisce direttamente alla FI.L.S.E. medesima l'indennita' o il trattamento di cui all'Art. 1. 4. La giunta regionale con propria deliberazione determina le modalita' di funzionamento del fondo, i tempi di erogazione del beneficio e di restituzione delle somme ricevute da parte del lavoratore, la documentazione da allegare alla richiesta per accedere ai benefici previsti dalla presente legge ed i compensi spettanti alla FI.L.S.E.