Art. 4.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede  mediante  l'utilizzo di una quota pari a euro 400.000,00 in
termini  di competenza e di cassa dalla U.P.B. 18.107 «Fondo speciale
di parte corrente» nello stato di previsione della spesa del bilancio
per  l'anno  finanziario  2006  e  l'iscrizione di euro 400.000,00 in
termini  di  competenza  e di cassa nella U.P.B. 11.104 «Spese per la
promozione  dell'occupazione»  nello  stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno finanziario 2006.
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 27 febbraio 2006
                              BURLANDO