Art. 4. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dalla U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e l'iscrizione di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa nella U.P.B. 11.104 «Spese per la promozione dell'occupazione» nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 27 febbraio 2006 BURLANDO