Art. 2. C o n t r i b u t i 1. I contributi di cui all'Art. 1 sono concessi alle Pubbliche assistenze, alle Pubbliche assistenze misericordia e alle organizzazioni che svolgono attivita' di trasporto ammalati iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) per: a) l'acquisto di immobili destinati all'esercizio della loro attivita'; b) a realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione dei locali nonche' la sostituzione, l'adeguamento e la messa a norma degli impianti tecnologici. 2. I contributi di cui al comma 1 lettera b) sono concessi altresi' ai Comitati Locali della Croce Rossa Italiana con sede in Liguria iscritti nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 15/1992. 3. La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalita' e i tempi per la rendicontazione e ripartisce gli stanziamenti di bilancio tra gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.