Art. 2.
                         C o n t r i b u t i

    1.  I  contributi  di cui all'Art. 1 sono concessi alle Pubbliche
assistenze,   alle   Pubbliche   assistenze   misericordia   e   alle
organizzazioni  che svolgono attivita' di trasporto ammalati iscritte
nel  registro  regionale del volontariato di cui alla legge regionale
28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) per:
      a) l'acquisto  di  immobili  destinati all'esercizio della loro
attivita';
      b) a  realizzazione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  dei
locali  nonche'  la  sostituzione,  l'adeguamento  e la messa a norma
degli impianti tecnologici.
    2.  I  contributi  di  cui  al  comma 1  lettera b) sono concessi
altresi'  ai  Comitati  Locali della Croce Rossa Italiana con sede in
Liguria  iscritti nel registro regionale del volontariato di cui alla
legge regionale 15/1992.
    3.   La  giunta  regionale,  sentita  la  competente  Commissione
consiliare,  determina  i criteri per la concessione dei contributi e
le  modalita'  e  i  tempi  per  la  rendicontazione e ripartisce gli
stanziamenti  di bilancio tra gli interventi di cui alle lettere a) e
b) del comma 1.