Art. 3. Domande di concessione dei contributi 1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate ai competenti uffii regionali entro il 31 marzo di ogni anno. 2. Il dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda e i relativi allegati. 3. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande il dirigente comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.