Art. 3.
                Domande di concessione dei contributi

    1.  Le  domande  per  la concessione dei contributi devono essere
presentate  ai  competenti  uffii regionali entro il 31 marzo di ogni
anno.
    2.  Il  dirigente della struttura regionale competente approva il
modello di domanda e i relativi allegati.
    3.   Entro  sessanta  giorni  dal  termine  di  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande  il  dirigente  comunica ai richiedenti
l'esito dell'istruttoria.