Art. 6.
                          Norma transitoria

    1.  In  sede  di  prima  applicazione  la  giunta regionale,. con
propria  deliberazione,  determina  i  criteri  di  cui  all'Art.  2,
comma 3,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le domande di concessione dei contributi devono
essere  presentate  entro  novanta  giorni  dalla  approvazione della
suddetta deliberazione.