Art. 6. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione la giunta regionale,. con propria deliberazione, determina i criteri di cui all'Art. 2, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate entro novanta giorni dalla approvazione della suddetta deliberazione.