Art. 7.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si
provvede  mediante  le  seguenti variazioni nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:
      a) utilizzo  di  quota  pari  a  euro 250.000,00, in termini di
competenza  e  di  cassa,  della  UPB 18.207 «Fondo speciale in conto
capitale»;
      b) iscrizione di euro 250.000,00, in termini di competenza e di
cassa,  alla  UPB 10.205 «Interventi a favore di Associazioni ed Enti
operanti in campo sociale».
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 14 marzo 2006
                              BURLANDO