Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006: a) utilizzo di quota pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa, della UPB 18.207 «Fondo speciale in conto capitale»; b) iscrizione di euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 10.205 «Interventi a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 14 marzo 2006 BURLANDO