Art. 2.
               Discipline bionaturali per il benessere

    1.   Le  discipline  bionaturali  per  il  benessere  condividono
l'obiettivo  di  educare  la  persona  a  stili  di  vita  rispettosi
dell'ambiente  e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e
psichici  stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e
non hanno carattere di prestazione sanitaria.
    2.   Per   discipline   bionaturali  si  intendono  tutte  quelle
discipline   consistenti  in  attivita'  e  pratiche  che  hanno  per
finalita' il mantenimento dello stato di benessere della persona.
    3.  La  giunta regionale provvede all'iscrizione delle discipline
bionaturali per il benessere nell'elenco di cui all'Art. 3 sulla base
delle richieste pervenute.