Art. 2. Discipline bionaturali per il benessere 1. Le discipline bionaturali per il benessere condividono l'obiettivo di educare la persona a stili di vita rispettosi dell'ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e non hanno carattere di prestazione sanitaria. 2. Per discipline bionaturali si intendono tutte quelle discipline consistenti in attivita' e pratiche che hanno per finalita' il mantenimento dello stato di benessere della persona. 3. La giunta regionale provvede all'iscrizione delle discipline bionaturali per il benessere nell'elenco di cui all'Art. 3 sulla base delle richieste pervenute.