Art. 3.
   Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere

    1.  E'  istituito  presso  la  giunta  regionale  l'Elenco  delle
discipline bionaturali per il benessere.
    2.  L'iscrizione  all'elenco  attesta  il  possesso, da parte dei
richiedenti,   dei   requisiti  di  qualita'  definiti  dalla  giunta
regionale.  L'iscrizione  all'elenco  non  costituisce  un  requisito
necessario  ai fini dell'esercizio di attivita' didattiche in materia
di  discipline  bionaturali  per il benessere o per l'esercizio delle
discipline stesse.
    3. L'elenco e' suddiviso in due sezioni:
      a) organizzazioni con finalita' didattiche;
      b) operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
    4.  Ciascuna sezione dell'Elenco e' suddivisa in settori riferiti
ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.