Art. 3. Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere 1. E' istituito presso la giunta regionale l'Elenco delle discipline bionaturali per il benessere. 2. L'iscrizione all'elenco attesta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti di qualita' definiti dalla giunta regionale. L'iscrizione all'elenco non costituisce un requisito necessario ai fini dell'esercizio di attivita' didattiche in materia di discipline bionaturali per il benessere o per l'esercizio delle discipline stesse. 3. L'elenco e' suddiviso in due sezioni: a) organizzazioni con finalita' didattiche; b) operatori delle discipline bionaturali per il benessere. 4. Ciascuna sezione dell'Elenco e' suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.