Art. 4.
Organizzazioni  con  finalita'  didattiche  per  la  formazione degli
               operatoni delle discipline bionaturali

    1.  Possono  essere  iscritte nella sezione a) dell'Elenco di cui
all'Art. 3 le Organizzazioni con finalita' didattiche in possesso dei
requisiti  di  qualita'  definiti  dalla  giunta regionale sulla base
delle proposte del Comitato di cui all'Art. 6.