Art. 4. Organizzazioni con finalita' didattiche per la formazione degli operatoni delle discipline bionaturali 1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell'Elenco di cui all'Art. 3 le Organizzazioni con finalita' didattiche in possesso dei requisiti di qualita' definiti dalla giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'Art. 6.