Art. 6.
  Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere

    1.  E' istituito presso la giunta regionale il Comitato regionale
delle discipline bionaturali per il benessere.
    2. Il comitato e' composto da:
      a) Il  Presidente  della  giunta  regionale  o  suo delegato in
qualita' di Presidente;
      b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali
designati  dalle organizzazioni con finalita' didattiche iscritte nei
settori di riferimento dell'Elenco regionale di cui all'Art. 3;
      c) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali
designati   dagli  operatori  iscritti  nei  settori  di  riferimento
dell'elenco di cui all'Art. 3;
      d) un  rappresentante  designato  dal comitato regionale per la
tutela  dei  consumatori  e degli utenti, di cui alla legge regionale
2 luglio  2002,  n.  26  (norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti);
      e) il  Dirigente  della struttura regionale competente o un suo
delegato.
    3. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente
della  giunta regionale. In fase di prima applicazione, il Presidente
della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nomina il Comitato nella composizione di cui al
comma 2,  lettere a),  b), d) ed e). Qualora nei suddetti termini non
siano  pervenute  le  designazioni  da parte delle Organizzazioni con
finalita'  didattiche  per  ciascuna  delle  discipline che risultano
iscritte  nell'Elenco  di  cui all'Art. 3, il Comitato viene comunque
nominato  fatta  salva  l'integrazione  successiva  sulla  base delle
designazioni pervenute.
    4.  La  mancata  partecipazione  a tre riunioni consecutive senza
giustificato   motivo   comporta  la  decadenza  del  componente  dal
Comitato.
    5.  Il  comitato  dura  in  carica  tre  anni; i membri di cui al
comma 3 lettere b) e c) possono essere confermati una sola volta.
    6.  Il  comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le
funzioni  di  segreteria  un  dipendente  regionale  di qualifica non
inferiore alla D.
    7.  Ai  membri  del  comitato  spettano i compensi previsti dalla
tabella  A  allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante
la  disciplina  dei  compensi  a componenti di collegi, commissioni e
comitati operanti presso la Regione.