Art. 6. Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere 1. E' istituito presso la giunta regionale il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere. 2. Il comitato e' composto da: a) Il Presidente della giunta regionale o suo delegato in qualita' di Presidente; b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle organizzazioni con finalita' didattiche iscritte nei settori di riferimento dell'Elenco regionale di cui all'Art. 3; c) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dagli operatori iscritti nei settori di riferimento dell'elenco di cui all'Art. 3; d) un rappresentante designato dal comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti); e) il Dirigente della struttura regionale competente o un suo delegato. 3. I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale. In fase di prima applicazione, il Presidente della Giunta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e). Qualora nei suddetti termini non siano pervenute le designazioni da parte delle Organizzazioni con finalita' didattiche per ciascuna delle discipline che risultano iscritte nell'Elenco di cui all'Art. 3, il Comitato viene comunque nominato fatta salva l'integrazione successiva sulla base delle designazioni pervenute. 4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza del componente dal Comitato. 5. Il comitato dura in carica tre anni; i membri di cui al comma 3 lettere b) e c) possono essere confermati una sola volta. 6. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D. 7. Ai membri del comitato spettano i compensi previsti dalla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione.