Art. 7.
                        Compiti del Comitato

    1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
      a) propone alla giunta regionale i requisiti di qualita' per il
riconoscimento  delle Organizzazioni con finalita' didattiche ai fini
dell'inserimento nell'Elenco di cui all'Art. 3;
      b) valuta la conformita' dei percorsi formativi di cui all'Art.
5, comma 1 ai requisiti di qualita' di cui all'Art. 4;
      c) individua  i  requisiti  di  qualita'  per il riconoscimento
degli   attestati  conseguiti  prima  dell'entrata  in  vigore  delle
presente legge;
      d) elabora  e  propone  alla  giunta  regionale progetti per la
divulgazione  e  la  conoscenza  delle  discipline bionaturali per il
benessere.
    2.   Alle   riunioni  del  comitato  possono  essere  invitati  a
partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie trattate.
    3.  Il presidente del comitato, per l'espletamento delle funzioni
di  cui  al comma 1, lettere a), b), c), d), convoca tra i componenti
di  cui  all'Art.  6,  comma 3,  lettere b)  e  c)  esclusivamente  i
rappresentanti di riferimento della disciplina bionaturale trattata.