Art. 7. Compiti del Comitato 1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) propone alla giunta regionale i requisiti di qualita' per il riconoscimento delle Organizzazioni con finalita' didattiche ai fini dell'inserimento nell'Elenco di cui all'Art. 3; b) valuta la conformita' dei percorsi formativi di cui all'Art. 5, comma 1 ai requisiti di qualita' di cui all'Art. 4; c) individua i requisiti di qualita' per il riconoscimento degli attestati conseguiti prima dell'entrata in vigore delle presente legge; d) elabora e propone alla giunta regionale progetti per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere. 2. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie trattate. 3. Il presidente del comitato, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), convoca tra i componenti di cui all'Art. 6, comma 3, lettere b) e c) esclusivamente i rappresentanti di riferimento della disciplina bionaturale trattata.