Art. 8. Norme finali e transitorie 1. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione dei requisiti di qualita' di cui all'Art. 4, la giunta regionale iscrive nella sezione a) dell'elenco di cui all'Art. 3, comma 3 le organizzazioni con finalita' didattiche che all'atto della richiesta documentino l'esercizio continuativo per almeno tre anni dell'attivita' formativa nella disciplina di riferimento. Le organizzazioni con finalita' didattiche, ai fini di cui sopra, presentano domanda di iscrizione all'elenco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Al fine dell'iscrizione nella sezione b) dell'elenco di cui all'Art. 3, il comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, definisce i requisiti di qualita' per il riconoscimento ai sensi della presente legge degli attestati conseguiti: a) prima della data di entrata in vigore della presente legge, b) a conclusione di corsi iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sentito il parere del comitato di cui all'Art. 6, possono essere iscritti nella sezione b) dell'Elenco di cui all'Art. 3, comma 3, coloro che all'atto della richiesta risultino in possesso di attestati conformi ai requisiti di qualita' di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero documentino l'esercizio continuativo dell'attivita' per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.