Art. 8.
                     Norme finali e transitorie

    1.  In  fase  di  prima  applicazione  della presente legge ed in
attesa della definizione dei requisiti di qualita' di cui all'Art. 4,
la  giunta  regionale  iscrive  nella  sezione  a) dell'elenco di cui
all'Art.  3,  comma 3  le organizzazioni con finalita' didattiche che
all'atto  della  richiesta  documentino  l'esercizio continuativo per
almeno   tre   anni  dell'attivita'  formativa  nella  disciplina  di
riferimento.  Le  organizzazioni con finalita' didattiche, ai fini di
cui  sopra, presentano domanda di iscrizione all'elenco entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    2.  Al  fine  dell'iscrizione nella sezione b) dell'elenco di cui
all'Art.   3,   il   comitato,   entro   sessanta  giorni  dalla  sua
costituzione, definisce i requisiti di qualita' per il riconoscimento
ai sensi della presente legge degli attestati conseguiti:
      a) prima della data di entrata in vigore della presente legge,
      b)  a  conclusione di corsi iniziati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
    3.  Sentito  il  parere  del  comitato di cui all'Art. 6, possono
essere  iscritti  nella  sezione  b)  dell'Elenco  di cui all'Art. 3,
comma 3, coloro che all'atto della richiesta risultino in possesso di
attestati  conformi  ai  requisiti  di qualita' di cui al comma 2 del
presente   articolo,   ovvero  documentino  l'esercizio  continuativo
dell'attivita' per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.