Art. 9. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 14 marzo 2006 BURLANDO