Art. 9.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede  con  lo  stanziamento  iscritto all'U.P.B. 18.102 «Spese di
funzionamento»  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
regionale.
    2.  Agli  oneri  per  gli  esercizi  successivi si provvede con i
relativi bilanci.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 14 marzo 2006
                              BURLANDO