Art. 2.
                        Disposizioni generali

    1.  Ai  fini  del  presente  regolamento  valgono  le definizioni
contenute nell'Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.
    2.  Il  trattamento  dei  dati avviene nel rispetto dei diritti e
delle  liberta'  fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando,
per  lo  svolgimento  delle  finalita'  di interesse pubblico, non e'
possibile  il  trattamento  dei dati anonimi oppure di dati personali
non sensibili o giudiziari.