Art. 3. Tipi di dati e di operazioni eseguibili 1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'Art. 1, negli elenchi e nelle schede di cui agli allegati a) e b) che fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 2. I trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili di cui al comma 1, elencati nell'allegato A e descritti nelle schede da 1 a 35 dello stesso allegato, sono riferibili alla giunta regionale, alle agenzie e enti regionali, agli enti vigilati e controllati dalla Regione ed in particolare: a) alla Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA; b) alla Agenzia per la promozione ed educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario - SEDES; c) all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche; d) alla Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA; e) alla Agenzia Umbria lavoro - AUL; f) alla Agenzia Umbria ricerche - AUR; g) alla Agenzia per il diritto allo studio universitario - ADISU; h) alla Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - APT; i) alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale delle province di Perugia e Terni - ATER; l) agli Ambiti territoriali ottimali - ATO, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43; m) al Consorzio di bonifica Val di Chiana romana e Val di Paglia; n) al Consorzio della bonificazione umbra; o) al Consorzio di bonifica Tevere Nera; p) alle Aree naturali protette di cui all'Art. 25 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle Aree naturali alle quali e' applicabile il presente regolamento; q) alle Istituzioni di pubblica assistenza beneficenza - IPAB; r) alle Agenzie per i servizi alla persona; s) alle aziende unita' sanitarie locali. 3. I trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili di cui al comma 1, elencati nell'allegato B e descritti nelle schede da 1 a 41 dello stesso allegato, sono riferibili: a) alle Aziende unita' sanitarie locali; b) alle Aziende ospedaliere; c) agli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico; d) alle Aziende universitarie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 12 maggio 2006 LORENZETTI (Omissis).