Art. 3.
               Tipi di dati e di operazioni eseguibili

    1.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  oggetto di trattamento, le
finalita'  di  interesse  pubblico  perseguite, nonche' le operazioni
eseguibili  sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'Art.
1,  negli  elenchi  e  nelle  schede di cui agli allegati a) e b) che
fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
    2.  I  trattamenti  dei dati personali sensibili e giudiziari, le
finalita'  di  interesse  pubblico  perseguite, nonche' le operazioni
eseguibili  di  cui  al comma 1, elencati nell'allegato A e descritti
nelle  schede  da  1 a 35 dello stesso allegato, sono riferibili alla
giunta regionale, alle agenzie e enti regionali, agli enti vigilati e
controllati dalla Regione ed in particolare:
      a) alla Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA;
      b) alla Agenzia per la promozione ed educazione alla salute, la
documentazione,  l'informazione  e  la promozione culturale in ambito
socio-sanitario - SEDES;
      c) all'Istituto   zooprofilattico  sperimentale  dell'Umbria  e
delle Marche;
      d) alla Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione
in agricoltura - ARUSIA;
      e) alla Agenzia Umbria lavoro - AUL;
      f) alla Agenzia Umbria ricerche - AUR;
      g) alla  Agenzia  per  il  diritto  allo studio universitario -
ADISU;
      h) alla Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - APT;
      i) alle  Aziende territoriali per l'edilizia residenziale delle
province di Perugia e Terni - ATER;
      l) agli  Ambiti  territoriali ottimali - ATO, di cui alla legge
regionale 5 dicembre 1997, n. 43;
      m) al  Consorzio  di  bonifica  Val  di  Chiana romana e Val di
Paglia;
      n) al Consorzio della bonificazione umbra;
      o) al Consorzio di bonifica Tevere Nera;
      p) alle  Aree  naturali protette di cui all'Art. 25 della legge
regionale  3 marzo 1995, n. 9, e successive modifiche e integrazioni,
limitatamente  alle  Aree  naturali  alle  quali  e'  applicabile  il
presente regolamento;
      q) alle Istituzioni di pubblica assistenza beneficenza - IPAB;
      r) alle Agenzie per i servizi alla persona;
      s) alle aziende unita' sanitarie locali.
    3.  I  trattamenti  dei dati personali sensibili e giudiziari, le
finalita'  di  interesse  pubblico  perseguite, nonche' le operazioni
eseguibili  di  cui  al comma 1, elencati nell'allegato B e descritti
nelle schede da 1 a 41 dello stesso allegato, sono riferibili:
      a) alle Aziende unita' sanitarie locali;
      b) alle Aziende ospedaliere;
      c) agli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico;
      d) alle Aziende universitarie operanti nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale.
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Umbria.
      Perugia, 12 maggio 2006
                             LORENZETTI

   (Omissis).