Art. 4.
              Modificazione e integrazione dell'Art. 7

    1.  Il  comma 1 dell'Art. 7 del regolamento regionale n. 39/1999,
e' sostituito dal seguente:
    «1.  I  locali presso i quali si svolgono attivita' di vendita al
pubblico  debbono  avere  accesso diretto da area pubblica o privata.
Qualora  si  tratti  di cortili interni, androni, parti condominiali,
devono  avere  finestre  o  altre  luci  e  insegne  visibili da area
pubblica.».
    2.  La  lettera  a)  del  comma  3  dell'Art.  7  del Regolamento
regionale n. 39/1 999, e' sostituita dalla seguente:
      «a)    macchine,   attrezzature   ed   articoli   tecnici   per
l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio;».
    3.  Dopo  la  lettera  i) del comma 3 dell'Art. 7 del Regolamento
regionale n. 39/1999, e' aggiunta la seguente:
      «i-bis) materiale edile.».