Art. 4. Modificazione e integrazione dell'Art. 7 1. Il comma 1 dell'Art. 7 del regolamento regionale n. 39/1999, e' sostituito dal seguente: «1. I locali presso i quali si svolgono attivita' di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata. Qualora si tratti di cortili interni, androni, parti condominiali, devono avere finestre o altre luci e insegne visibili da area pubblica.». 2. La lettera a) del comma 3 dell'Art. 7 del Regolamento regionale n. 39/1 999, e' sostituita dalla seguente: «a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio;». 3. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'Art. 7 del Regolamento regionale n. 39/1999, e' aggiunta la seguente: «i-bis) materiale edile.».